Breve guida all’istituto della donazione

Non è inusuale nella realtà di tutti i giorni riscontrare casi in si decida di lasciare un immobile al proprio figlio/nipote oppure regalare beni mobili quali opere d’arte, veicoli etc… In tutti questi casi il nostro ordinamento ha previsto uno specifico contratto, definito donazione. Tuttavia non tutti sono a conoscenza del fatto che in molte di queste ipotesi sono necessari elementi e requisiti formali affinché tali disposizioni possano ritenersi valide (visto anche il carattere gratuito e la – di norma – irrevocabilità delle stesse), così come dei successivi risvolti fiscali.

Con la presente breve guida delineiamo i caratteri essenziali di questo contratto.

La donazione è un contratto disciplinato dagli artt. 769 e ss. del Codice Civile attraverso il quale per spirito di liberalità una parte [il donante] arricchisce l’altra [il donatario], disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

A differenza di quanto possa sembrare, non è sufficiente la mera volontà del donante, ma è necessaria anche l’accettazione del donatario affinché l’atto acquisti piena efficacia. In altri termini non è possibile donare una bene senza che chi lo dovrebbe ricevere sia d’accordo (eccetto nei casi di donazione obnuziale di cui si dirà in seguito).

Altro elemento imprescindibile è il c.d. “animus donandi” e cioè la volontà di chi dona di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale nella piena consapevolezza di non esservi in alcun modo costretto da alcun vincolo, sia esso giuridico o extragiuridico (si precisa che in termini generali non assumono validità i motivi interni psicologici che hanno spinto il soggetto a donare)

Trattasi di contratto a titolo gratuito, dove alla prestazione del donante non corrisponde una reciproca prestazione da parte del donatario. Ai fini della sussistenza di tale contratto è infatti necessario che all’incremento del patrimonio altrui corrisponda un impoverimento del patrimonio del donante.

In relazione all’oggetto della donazione, non sussistono particolari limiti fatta eccezione per quello previsto dalla legge avente ad oggetto il divieto di donazione di beni futuri, in quanto il donante non è in grado di stabilire a priori il valore e la consistenza dei beni di cui vorrebbe appunto disporne.

Allo stesso modo ampia libertà è lasciata dall’ordinamento per quanto riguarda i soggetti capaci di donare per cui possono donare tutti coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. Sono, invece, incapaci di donare, i minori, gli inabilitati, gli interdetti, i beneficiari dell’amministrazione di sostegno – se il decreto giudiziale ne disciplina tale aspetto – 

E anche per chi può ricevere l’ordinamento ne attribuisce la possibilità a chiunque sia idoneo ad essere titolare di un rapporto giuridico. Invece gli incapaci (es.minori ed interdetti) ed i nascituri possono accettare la donazione solo tramite i loro legali rappresentanti.

In considerazione della particolarità dell’atto con il quale appunto un soggetto si priva di un proprio bene e quindi impoverisce il suo patrimonio senza alcuna corrispettivo, l’ordinamento ha stabilito un certo rigore formale: la donazione, affinché si perfezioni, necessita infatti della forma dell’atto pubblico, della presenza del donante e del donatario, nonché dell’obbligatoria presenza di due testimoni.

È necessario ricordare che la delicatezza dell’atto di donazione rileva anche ai fini della successione. Infatti è facilmente intuibile come le donazioni disposte dal defunto quando ancora era in vita possano incidere in una certa misura sull’entità delle porzioni di beni che spettano a ciascuno degli eredi. La donazione, difatti, fatta ai legittimari del donante (quali figli, nipoti, genitori, nonni, coniuge ecc…), essendo considerata dalla legge come un anticipo dell’eredità, dovrà essere imputata alla morte del donante alla quota di legittima riservata, con tutte le relative tutele che la legge appronta per i legittimari in caso di lesione di questa quota (una per tutte, l’azione di riduzione). 

Il codice civile prevede vari tipi di donazione:

– donazione di modico valore ovvero donazione di cose mobili di scarso valore se considerate in proporzione al patrimonio del donante;

– la donazione remuneratoria definita dalla Cassazione quale attribuzione gratuita e spontanea, compiuta nella consapevolezza di non dover adempiere ad alcun dovere morale, giuridico e sociale ed avente il solo scopo di ricompensare il donatario. Ad esempio la regalia effettuata dal paziente al medico che lo ha visitato gratuitamente.

La donazione remuneratoria può essere effettuata dal donante per riconoscenza od in considerazione dei meriti del donatario o ancora per speciale remunerazione; si tratta, in particolare, di una datio in solutum mista ad una donazione in cui dovrà prevalere lo spirito di liberalità rispetto alla prestazione onerosa del donatario;

– la donazione obnuziale ai sensi dell’art.785 del codice civile, il cui primo comma stabilisce “La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche’ non segua il matrimonio.”. Questo particolare istituto si configura quale atto unilaterale, che non necessita di accettazione alcuna da parte del donatario. È bene, tuttavia, evidenziare che essa produce i suoi effetti solo con il verificarsi dell’evento futuro e determinato e, dunque, solo con la celebrazione del matrimonio. Inoltre, l’annullamento del matrimonio comporta la nullità dell’atto di donazione (sono fatti comunque salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il matrimonio ed il passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato l’invalidità);

– la donazione modale (art.793 c.c.): questa particolare tipologia di donazione è caratterizzata da un c.d. onere in capo al beneficato, sul quale grava una vera e propria obbligazione (ad esempio la donazione da parte di un genitore al proprio figlio di un’abitazione con l’onere di assistenza morale e materiale e di mantenimento per tutta la vita in capo al secondo in favore del primo).

Esiste un’ulteriore tipologia di donazione, c.d. donazione indiretta ovvero una donazione che ha tutte le caratteristiche sin qui dette ma che viene effettuata mediante un diverso negozio giuridico. Si pensi all’atto di compravendita in cui l’acquirente è un giovane studente universitario che corrisponde il prezzo di acquisto dell’immobile alla parte venditrice mediante provvista che gli è stata fornita in tutto od in parte dal padre mediante bonifico bancario. Trattasi ugualmente di una donazione ma tramite una dichiarazione resa in un atto di compravendita. 

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Sofia Orlando. Aggiornato al 17.05.2020.

Contatti

Contattaci per avere un parere in merito alle Tua problematiche. Risponderemo entro 24/48 h.