FAQ – Donazioni

L’atto di donazione può essere risolto?

Essendo la donazione un contratto, questa può essere revocata solo tramite un ulteriore atto notarile in forma scritta denominato “Risoluzione per mutuo consenso” con cui le parti possono ripristinare la situazione giuridica anteriore alla stipula, con effetto retroattivo ex tunc. L’eccezione che conferma la regola è data dalla donazione remuneratoria che, a differenza delle altre tipologie di donazione, è irrevocabile.

Si può sottoscrivere un contratto preliminare di donazione?

No, non si ammette un contratto volto a creare l’obbligo in capo alla parte donante di concludere una donazione, che per sua natura è una manifestazione spontanea dello spirito di liberalità del donante medesimo. Se si è stipulato un contratto preliminare di donazione, questo è affetto da nullità insanabile.

Il regalo effettuato dai genitori al/la proprio/a figlio/a sotto forma di denaro per una ricorrenza particolare (ad es.: conseguimento del Titolo di Laurea) rappresenta una donazione?

L’art.770, comma secondo del codice civile dispone che: “Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.”; si tratta delle c.d. liberalità d’uso, ovvero di disposizioni che trovano fondamento nell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività e ricorrenze celebrative. Andrà in ogni caso valutato caso per caso in considerazione delle modalità e dei valori oggetto dell’operazione.

Si può donare con bonifico o assegno?

Si tratta di donazione o liberalità ad esecuzione indiretta (Cass. S.U. n. 1875/2017), è pertanto necessario sia conclusa con la forma dell’atto pubblico. Il semplice bonifico o assegno con il quale si corrisponde una somma di denaro ad un altro soggetto quale donazione non è da solo sufficiente a garantire la regolarità della donazione (non si tratta infatti di donazione indiretta). L’assenza dell’atti pubblico comporta la nullità della donazione con la conseguenza che l’operazione potrebbe essere “revocata”.

Si può donare una somma per l’acquisto di un immobile? 

Si può fare; trattasi di donazione indiretta, che non necessita di un atto avente forma scritta o di un atto notarile ma, ai fini della trasparenza dei flussi monetari e per motivi successori è preferibile effettuare nell’atto di compravendita un’apposita dichiarazione del donatario in tal senso. E’ preferibile chiedere specifica assistenza al professionista prima di eseguire le singole operazioni.

Si può donare un immobile riservandosi l’usufrutto?

Sì, il donante può riservarsi il libero godimento dell’immobile a tempo determinato o per tutta la sua vita assegnando la nuda proprietà al donatario. Nel momento in cui verrà a cessare il diritto di usufrutto, questo si ricongiungerà alla nuda proprietà comportando la piena proprietà in capo alla parte donataria. La legge inoltre consente di prevedere la riserva del diritto di usufrutto anche a vantaggio di un’altra persona, dopo la morte del donante (ad esempio, a favore del coniuge).

Si può donare al proprio coniuge?

Sì, tuttavia non è sempre stato così. L’art.781 del codice civile sanciva il divieto di donazione tra coniugi, avente come ratio la necessità di non alterare le relazioni coniugali con meri fini utilitaristici, ma nel 1973 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. 

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Sofia Orlando. Aggiornato al 17.05.2020.

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