Riassunto delle principali sospensioni a seguito dell’emergenza Covid-19
In data 29.04.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, unitamente alla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Qualche giorno più tardi, il 30.04.2020, è stato pubblicato il D.L. 28/2020, con entrata in vigore prevista per l’1 maggio, recante alcune modifiche delle norme entrate in vigore il giorno precedente. Il complesso delle norme contenute nei summenzionati provvedimenti in linea principale, e più in generale dell’intero marasma di decreti e decisioni adottati negli ultimi tempi, hanno l’obiettivo di disciplinare le varie problematiche originate dall’emergenza economico- sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19. La materia trattata risulta ampia e tocca un vastissimo numero di aspetti, andiamo ora a vedere nello specifico quali sono i principali rinvii e le principali sospensioni dei termini previsti dalla legge in parola, in base ai diversi settori di interesse.
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini:
il D.L. 28/2020 ha modificato l’assetto previsto dall’art. 83 del D.L. 18/2020 il quale prevedeva misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica in materia di giustizia. Il nuovo comma 3 prevede che il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini non riguardano una serie di provvedimenti, tra i quali:
- provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello (283 c.p.c.);
- i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria (351 c.p.c.);
- i provvedimenti di sospensione dell’esecuzione (373 c.p.c.);
- più in generale tutti i procedimenti per il cui ritardo nello svolgimento potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti.
Alla dichiarazione d’urgenza di detti procedimenti provvede il capo dell’ufficio giudiziario interessato, con decreto non impugnabile, mentre per i procedimenti già avviati provvede il giudice istruttore ovvero il presidente del collegio con decreto di medesimo valore.
Le udienze per le quali era previsto il rinvio (comma 7, lett. g) slittano a data successiva il 31 luglio 2020. Allo stessa data è posticipato l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi previsto dal comma 11 dell’art. 83. Anche gli incontri di mediazione dovranno essere svolti in via telematica, previo consenso di tutte le parti, fino al 31 luglio 2020, ai sensi del comma 20 bis, art. 83.
Misure organizzative degli uffici giudiziari:
il periodo prima previsto al comma 6, art. 83 per l’adozione di provvedimenti idonei al contrasto al contagio, a discrezione dei singoli uffici giudiziari, è stato esteso dal D.L. 28/2020 dal 12 maggio al 31 luglio, motivo per cui “i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute [..] al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”. Di conseguenza, con ogni probabilità, assisteremo fino a tale data ad un regime di differenziazione a seconda dei protocolli adottati da ogni ufficio giudiziario, protocolli che appunto conterranno disposizioni diverse a seconda del livello di emergenza della città, della regione.
Procedure esecutive:
l’articolo 83 della legge Cura Italia sospende per la durata di 6 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, tutte le procedure esecutive svolte in forza di pignoramenti immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Va ricordato che per abitazione principale si intende quella in cui la persona, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986). All’articolo 103 comma 6,viene invece sancita la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 1° settembre 2020. Conseguentemente, in questo lasso temporale non sarà possibile ottenere la liberazione di qualsiasi tipo di immobile, qualunque sia il titolo in forza del quale si agisce. I procedimenti maggiormente di rilievo ed interessati da questa previsione sono quelli di sfratto e quelli che concernono gli ordini di liberazione emessi nell’ambito di espropriazioni forzate e vendite giudiziarie.
Tuttavia, riguardo le esecuzioni è interessante osservare come il Tribunale di Catania, con decreto del 25 marzo, abbia stabilito che “in sede di esecuzione immobiliare, la sospensione eccezionale di tutti i termini processuali disposta dall’art. 83, primo comma, del D.L. 18/2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria “COVID-19” non osta all’immediato pagamento dei creditori sulla scorta dell’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione già emessa – e di per sé immediatamente esecutiva – anche quando a scopo cautelativo questa ne rinviava l’effettiva esecuzione al decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi.” Di conseguenza possiamo propendere per un approccio di questo tipo, cioè che quando sia stato approvato il progetto di distribuzione sia lecito procedere alla legittima soddisfazione dei creditori.
Concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e fallimenti:
Una delle novità più importanti previste in materia consiste nel rinvio al 1 settembre dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.LGS. 12 gennaio 2019, n. 14, in quanto in un momento storico delicato come quello attuale non sarebbe possibile garantire la piena efficienza della riforma.
L’art. 10 del D.L. n. 23/2020 “Decreto liquidità” sancisce invece l’impossibilità per le aziende di dichiarare lo stato di crisi, fino al perdurare della situazione di emergenza, e comunque nel periodo intercorrente tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, bloccando di fatto tutte le iniziative delle imprese di avviarsi verso procedure fallimentari o di sovraindebitamento. Al primo comma del suddetto articolo sono dichiarati improcedibili nello specifico tutti i ricorsi presentati ai sensi:
- della Legge fallimentare, R .D. 16 marzo 1942 n. 267, agli artt. 15 – procedimento per la dichiarazione di fallimento – e 195 – accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa;
- del D. LGS. 8 luglio 1999, n. 270, art. 3 – accertamento dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa.
Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui all’interno della richiesta, presentata dal pubblico ministero, sia stata domandata l’emissione dei provvedimenti “cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento”, di cui all’art. 15, comma 8, della legge fallimentare. L’intento di un simile quadro legislativo è probabilmente, in via primaria, quello di limitare il sovraffollamento delle udienze e degli uffici giudiziari, ed in secondo luogo quello di evitare di esporre l’imprenditore ai rischi che possono derivare dalla procedura fallimentare in un momento così delicato.
Avendo invece riguardo ai concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, l’art. 9 del D.L.n. 23/2020 afferma che gli adempimenti collegati agli stessi “aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.” Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione che risultano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore ha la facoltà di presentare istanza al tribunale per la richiesta di un termine – non superiore a novanta giorni – necessario al deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato, ovvero di un nuovo accordo di ristrutturazione. L’istanza è ritenuta inammissibile qualora sia stata presentata all’interno di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le necessarie maggioranze.
Materia fiscale e mutui prima casa:
Gli artt. 67 e ss. hanno disposto la sospensione dei termini in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, per i pagamentidi:
- cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.
L’articolo 61 della medesima legge in oggetto ha sospeso i versamenti di ritenute, contributi e premi, e previsto la sospensione dei termini di versamento dell’Iva per un ampio novero di soggetti, elencati al secondo comma; il D.L. 23/2020 ha prorogato poi la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi; è differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. Viene inoltre sospesa per il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 l’attività dell’amministrazione finanziaria in materia di accertamento, riscossione e risposte a istanze dei contribuenti.
Si riporta poi la possibilità della sospensione dei mutui sulla prima casa, disposta dall’art. 54, primo comma, D.L. 18/2020, fino al 17 dicembre 2020. Viene quindi estesa la possibilità ai lavoratori autonomi e ai professionisti di accedere al Fondo di Solidarietà (fondo Gasparini, l. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa fino a 18 mesi. Questa possibilità è subordinata all’autocertificazione, che il beneficiario della sospensione deve fornire, attestante che nel trimestre in cui viene fatta la domanda di sospensione lo stesso ha registrato un calo del proprio fatturato almeno del 33% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno 2019, causato dalla chiusura o dalla diminuzione della propria attività in seguito alle misure emergenziali introdotte di recente.
Circolazione stradale:
L’articolo 92, al suo quarto comma, permette ai veicoli soggetti a revisione entro il 31 luglio 2020 di poter liberamente circolare fino al 31 ottobre 2020, periodo allo scadere del quale si presenterà di nuovo l’obbligo categorico di sottoporre il mezzo a revisione; l’articolo 125, comma 2-bis, proroga invece di 15 giorni la scadenza dell’assicurazione RCA per tutti i veicoli a motore per i quali sia obbligatoria, e questa proroga resterà valida fino al 31 luglio 2020.
Licenziamenti, Domande NASpI e DIS-COLL, contributi, versamenti:
L’articolo 46 sospende per un totale complessivo di 60 giorni l’impugnazione delle procedure di licenziamento di cui agli artt. 4-5-24 della l. 223/1991 e sospende altresì le procedure già pendenti intraprese in data successiva al 23 febbraio 2020. Vengono sospesi inoltre i termini di decadenza per le prestazioni previdenziali garantite dall’INPS e INAIL. L’articolo 87 prevede che siano sospese tutte le procedure concorsuali aventi ad oggetto l’accesso al pubblico impiego per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, fatta eccezione per quelle già fisiologicamente vertenti con modalità telematica. I versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per un’ampia serie di soggetti elencati all’articolo 61, vengono sospesi fino al 30 aprile 2020, e dovranno poi essere successivamente pagati entro il 31 maggio in un’unica rata, senza ulteriori interessi. Per quanto riguarda invece gli adempimenti necessari alla proposizione delle domande NASpI, DIS-COLL, nonché la domanda di disoccupazione agricola, sono prorogati, in forza dell’articolo 33, comma 1, da 68 a 128 giorni decorrenti dal momento dell’interruzione involontaria del rapporto di lavoro, e dal 31 marzo, per tutto il periodo che va da Gennaio a Dicembre 2020.
Permessi di soggiorno e nullaosta:
in forza dell’articolo 103, comma 2-quater, i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di paesi terzi sono prorogati automaticamente al 31 agosto 2020, vengono prorogati al medesimo termine anche:
a)permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; b)leautorizzazioni che concedono il diritto di soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c)i documenti di viaggio per rifugiati e protezione sussidiaria di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; d)la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29 -bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; f)la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari.
Per quanto riguarda invece i permessi di soggiorno per lavoro stagionale di durata di 9 mesi, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quindi con visto e nullaosta, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, l’art. 76, comma 3-sexies ne proroga la scadenza al 31 dicembre 2020.
Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione del praticante avvocato Bufo Samuele. Aggiornato al 09.05.2020.
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