Obbligo di rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto

La Commissione Europea con la RACCOMANDAZIONE (UE) n. 2020/648 del 13 maggio 2020 ha specificato come permanga l’applicazione delle norme europee in merito all’obbligo di rimborso in denaro per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati (voli, ecc…), tanto anche nel contesto della pandemia di Covid-19. 

Nel nostro articolo del 18.03.2020 avevamo già indicato la medesima conclusione (leggi l’articolo)

La commissione prevede che la scelta tra il VOUCHER e RIMBORSO debba essere rimessa al passeggiero/cliente.

La commissione prevede, in primis, che “Per contribuire a rendere i buoni un’alternativa attraente e affidabile al rimborso in denaro, è opportuno che almeno i buoni che presentano le caratteristiche descritte nei punti da 3 a 12 godano di una protezione sufficientemente efficace e solida in caso di insolvenza del vettore o dell’organizzatore.” 

Prescrive inoltre le seguenti caratteristiche RACCOMANDATE:

3. I buoni dovrebbero avere un periodo minimo di validità di 12 mesi.

Fatto salvo il punto 5, i vettori e gli organizzatori dovrebbero automaticamente rimborsare ai passeggeri o ai viaggiatori l’importo del buono in questione entro 14 giorni dalla relativa data di scadenza, se il buono non è stato riscattato. Ciò vale anche per il rimborso dell’importo residuo del buono in questione nel caso di un precedente riscatto parziale dello stesso.
4. Se i buoni hanno un periodo di validità superiore a 12 mesi, i passeggeri e i viaggiatori dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso in denaro entro 12 mesi della data di emissione dei buoni in questione. Dovrebbero avere lo stesso diritto in qualsiasi momento successivo, fatte salve le disposizioni giuridiche applicabili in materia di limiti temporali.

I vettori e gli organizzatori potrebbero valutare la possibilità di rendere i buoni rimborsabili prima che siano trascorsi 12 mesi dall’emissione degli stessi, se i passeggeri o i viaggiatori ne fanno richiesta.
5. I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero poter utilizzare i buoni per il pagamento di qualunque nuova prenotazione realizzata prima della data di scadenza degli stessi, anche qualora il pagamento sia effettuato o il servizio sia prestato dopo tale data.
6. I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero essere in grado di utilizzare i buoni per pagare qualunque servizio di trasporto o pacchetto turistico offerto dal vettore o dall’organizzatore.
7. In funzione della disponibilità e indipendentemente da eventuali differenze di prezzo, i vettori dovrebbero garantire che i buoni consentano ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle medesime condizioni di servizio specificate nella prenotazione originaria; gli organizzatori dovrebbero garantire che i buoni permettano ai viaggiatori di prenotare un pacchetto turistico che offra servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente a quelli del pacchetto oggetto di risoluzione.
8. I vettori e gli organizzatori dovrebbero valutare la possibilità di estendere l’uso dei buoni per effettuare prenotazioni con altri operatori facenti parte dello stesso gruppo di società.
9. Se il servizio di trasporto o il pacchetto turistico annullato era stato prenotato tramite un’agenzia di viaggio o un altro intermediario, i vettori e gli organizzatori dovrebbero consentire che i buoni vengano utilizzati per effettuare nuove prenotazioni, anch’esse tramite la stessa agenzia di viaggio o altro intermediario.
10. I buoni per i servizi di trasporto dovrebbero essere trasferibili a un altro passeggero senza costi aggiuntivi. Anche i buoni per i pacchetti turistici dovrebbero essere trasferibili a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi, se il prestatore dei servizi compresi nel pacchetto acconsente al trasferimento a tali condizioni.
11. Al fine di rendere i buoni più attraenti, gli organizzatori e i vettori potrebbero valutare la possibilità di emettere buoni con un valore superiore all’importo dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico o il servizio di trasporto originariamente prenotato, ad esempio mediante una somma forfettaria supplementare oppure aggiungendo ulteriori elementi di servizio.
12. I buoni dovrebbero indicare il periodo di validità e specificare tutti i diritti ad essi connessi. I buoni dovrebbero essere emessi su un supporto durevole, ad esempio la posta elettronica o un supporto cartaceo.

Le indicazioni della Commissione risultano di buon senso e confidiamo che tutte gli operatori e soprattutto i legislatori si adoperino celermente per rendere il tutto effettivo.

Se ti trovi nella condizione di aver subito una cancellazione del viaggio e non ti è stato offerto il rimborso

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