Decreto rilancio: guida agli ecobonus per le ristrutturazioni

Al fine di favorire la crescita economica e un aumento dell’occupazione, lo Stato italiano ha introdotto una serie di misure volte a incentivare l’esecuzione di interventi finalizzati all’ aumento dell’efficienza energetica degli edifici, il c.d. Ecobonus, nonchè a limitare il rischio derivante da fenomeni sismici, il c.d. Sisma Bonus.

Più nel dettaglio il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto, all’art. 119,  un bonus del 110% per le spese di efficientamento energetico (isolamento termico, sostituzione impianti condizionamento/riscaldamento etc) e messa in sicurezza degli edifici sostenute nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Chi può richiedere il bonus?

Salvo eventuali modifiche apportate in sede di conversione, allo stato possono beneficiare degli incentivi statali i condomini, gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arti o professioni nel caso di interventi eseguiti sull’abitazione principale.

Quali sono le tipologie di intervento previste dal d.l. 34/2020?

Il bonus potrà essere richiesto nel caso di esecuzione delle seguenti tipologie di intervento:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Nel suddetto caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari presenti nell’edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A . Vengono inclusi gli interventi anche sugli impianti a pompa di calore e sugli impianti ibridi o geotermici, i quali possono essere anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. Questa detrazione potrà avere, come tetto massimo per il complessivo ammontare delle spese, 30.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio ed è riconosciuta anche per i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito;

—> Gli interventi indicati ai punti a) e b), ai fini dell’accesso al bonus, devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche e se non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo con impianti di microcogenerazione. Questa detrazione sarà calcolata, come un tetto massimo per il complessivo ammontare delle spese di 30.000 euro e potrà essere riconosciuta anche per i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito;

– Sono altresì ricompresi nelle agevolazioni in commento, a condizione però che vengano eseguiti congiuntamente agli interventi sopracitati, le seguenti lavorazioni:

d) interventi di efficientamento energetico, come l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione che abbiano un’efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Riguardo a quest’ultima tipologia, il tetto di spesa verrà calcolato sull’ammontare complessivo compreso all’interno dei limiti di spesa elaborati per ogni intervento.

e) istallazione impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica la detrazione spetta per le spese non superiori ad €. 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di €. 2.400 per ogni kw di potenza. La suddetta detrazione è riconosciuta anche per l’istallazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari.

 In tali casi la detrazione (non compatibile con qualsiasi altra forma di agevolazione) è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata.

f) istallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

g) interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici, lavori per il passaggio ad una o due classi di rischio sismico inferiori; acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zone sismica 1,2 e 3 (il c.d. Sisma Bonus).

Entro quando devono essere eseguiti i lavori?

Secondo l’attuale formulazione dell’art. 119 del d.l. 34/2020 (e salvo integrazioni/modifiche in sede di conversione) le detrazioni potranno essere richieste per le spese sostenute e documentate relative al perido tra 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Con quali modalità è possibile usufruire del bonus?

Gli incentivi potranno essere goduti alternativamente nelle seguenti forme:

  • sotto forma di detrazione del 110% in 5 anni;
  • come sconto sul prezzo. In tale caso il contributo, anticipato dal soggetto che ha eseguito gli interventi, sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta con possibilità di cedere il credito ad altri soggetti come ad esempio ad istituti di credito o intermediari finanziari etc (in questo caso il beneficiario potrà ottenere i lavori senza esborsi e il fornitore potrà cedere il credito alla banca ottenendo così liquidità);
  • come credito d’imposta con successiva facoltà di cedere il credito ad altri soggetti, istituti di credito o intermediari finanziari etc.

Cosa fare qualora si decida di optare per la cessione o per lo sconto?

– Sarà necessario per il contribuente munirsi di un visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;

– ottenere un’asseverazione  rilasciata da tecnici abilitati che certifichi il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e la congruità delle spese sostenute (di cui una copia della quale dovrà essere trasmessa telematicamente all’ENEA).

Le specifiche modalità di trasmissione telematica della documentazione sono in corsi di definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ci sono sanzioni per l’utilizzo irregolare del credito d’imposta?

Ai sensi dell’art. 121 del d.l. 34/2020 i fornitori e i soggetti cessionari rispondono (anche in sede penale qualora il fatto costituisca reato) per l’eventuale utilizzo irregolare del credito d’imposta o nel caso di suo utilizzo in misura superiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, provvederà al recupero nei confronti del beneficiario dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, fermo restando del fornitore e del cessionario in caso di concorso nella violazione.

Ag. 22.06.2020 – Contributo realizzato in collaborazione con il dott. Davide Carinato

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