DL rilancio – divieto di licenziamento e possibilità di revoca del recesso intimato

L’art. 46 del decreto Cura Italia (il d.l 18/2020 come convertito in legge) aveva introdotto un vero e proprio divieto per il datore di lavoro di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia esso collettivo o individuale e indipendentemente dal numero dei dipendenti, per tutto il periodo che va dal 17 marzo al 16 maggio 2020. Tale divieto è stato prolungato sino al 17 agosto 2020. È inoltre prevista la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

È stato inoltre introdotta la possibilità per il datore di lavoro che abbia provveduto al licenziamento per g.m.o nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 di revocare il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 

Un’altra ipotesi di limitazione del potere di recesso da parte del datore di lavoro è contenuta nel comma 6 dell’art. 23 del Cura Italia così come modificato dall’art. 72 de d.l. 34/2020 che prevede appunto il divieto di licenziamento per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni che si astengano dal lavoro nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado(purchè nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore).

E ancora l’art. 83 del d.l 34/2020 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro , fino alla cessazione dello stato di emergenza, di assicurare la sorveglianza sanitaria per determinate categorie di soggetti considerati fragili.: (lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita’ che possono caratterizzare una maggiore rischiosita’). Al comma 3 del medesimo articolo è previsto che: “L’inidoneita’ alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo’ in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

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