Cassazione: illegittima l’erogazione mensile del TFR come forma di anticipazione senza causale
Nota a Cass., Sez. Lavoro, 20 maggio 2025, n. 13525
Con la recente sentenza n. 13525/2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è intervenuta su un tema di particolare rilevanza per le imprese e i consulenti del lavoro: la legittimità dell’erogazione mensile del trattamento di fine rapporto (TFR) ai lavoratori, in assenza di una specifica causale.
La vicenda prende le mosse da un verbale ispettivo INPS impugnato dalla società datrice di lavoro, che aveva corrisposto mensilmente ai propri dipendenti quote di TFR, senza ricorrere alle condizioni previste dall’art. 2120 c.c. né fornire causali giustificative.
La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto tale prassi legittima sulla base dell’autonomia contrattuale e dell’accordo individuale tra le parti. La Cassazione, al contrario, ha cassato la decisione, ribadendo che:
“L’anticipazione del TFR può sì essere oggetto di pattuizioni più favorevoli rispetto ai limiti legali, ma non può mai snaturare la funzione eccezionale e una tantum dell’istituto”.
Secondo il Supremo Collegio, la corresponsione del TFR in forma mensile, svincolata da qualsiasi causale e protratta nel tempo, si pone in contrasto con la struttura legale del TFR, la cui natura è quella di accantonamento differito e non di retribuzione corrente.
In assenza dei presupposti legali (causali, limite quantitativo e temporale, anzianità, soglie numeriche), tali somme devono ritenersi retributive e, come tali, soggette ad obbligazione contributiva.
La sentenza, che richiama e precisa i principi già espressi in Cass. n. 4133/2007, rappresenta un importante monito per le imprese: il TFR non può essere utilizzato come forma di integrazione retributiva, pena il rischio di sanzioni contributive.
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