Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Guidare un veicolo (anche una bicicletta) dopo aver assunto qualsiasi tipo di sostanza stupefacente (ovvero quelle elencate nella tabella allegata al D.P.R. n. 309/1990) è assolutamente vietato, come dispone espressamente l’art. 187, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada, d’ora in avanti nel testo C.d.S.). 

Nel campo della circolazione stradale, a differenza dell’assunzione di bevande alcoliche la quale è permessa entro una soglia seppur minima, nei confronti delle sostanze psicotrope il legislatore ha adottato un regime di tolleranza zero che comporta in ogni caso la sussistenza di un reato e la conseguente instaurazione di un processo penale, anche a prescindere dal verificarsi di un evento dannoso. 

Quali sono le sanzioni previste?

Le pene previste ai sensi dell’art. 187, comma 1,  C.d.S. sono le stesse per la guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico rilevato superiore a 1,5 g/l, ovverosia l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno. L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso tra le ore 22 e le ore 7. 

All’accertamento del reato consegue obbligatoriamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (V. Cass. Pen., IV sez., N. 45687/2008), e se il veicolo non appartiene al conducente i termini della sospensione sono raddoppiati. 

E’ prevista poi un’aggravante relativa ai soggetti menzionati dall’art. 186-bis, comma 1, C.d.S., ovverosia i neopatentati (cioè coloro che hanno conseguito la patente nei 3 anni precedenti), i minori di 21 anni e i conducenti di veicoli pesanti o da trasporto. Per costoro, le sanzioni di cui sopra sono aumentate da un terzo alla metà, ed è prevista la revoca della patente di guida. La patente di guida viene revocata altresì nel caso di un soggetto recidivo nel triennio. 
Alla sentenza di condanna consegue inoltre la confisca del veicolo, salvo che appartenga a terzi estranei al reato. 


Infine, vengono decurtati in ogni caso 10 punti dalla patente di guida. 

Cosa succede se ho provocato un incidente?

Se il conducente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ha provocato un incidente stradale di qualunque genere, le pene di cui all’art. 187, comma 1, C.d.S. sono raddoppiate ed è sempre disposta la revoca della patente. 

Se dall’incidente è conseguito il ferimento o la morte di una o più persone, invece, si ricade nelle nuove ipotesi di reato di cui agli artt. 590-bis e 589-bis del codice penale, che prevedono apposite aggravanti specifiche per il conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, con reclusione da 8 a 12 anni se è stata cagionata la morte di una persona, da 3 a 5 anni per lesioni gravi o da 4 a 7 anni per lesioni gravissime.

Come viene rilevato lo stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti? 

Gli accertamenti sono eseguiti dagli organi di Polizia stradale che devono comunque essere non invasivi e avvenire nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica del medesimo (art. 187, comma 2, C.d.S.). 

L’esame può avvenire attraverso appositi apparecchi in dotazione alle forze dell’ordine (cd. drugtest), oppure sottoponendo il conducente ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali su campioni di mucosa orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario.

Qualora ciò non fosse possibile, il conducente deve essere accompagnato dalla Polizia anche presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate al servizio sanitario nazionale dove saranno prelevati campioni liquidi biologici. A questi esami consegue il rilascio della relativa certificazione che verrà trasmessa dalla Polizia al Prefetto , che adotterà i provvedimenti del caso ordinando al conducente di sottoporsi a visita medica sospendendo in via cautelare la patente fino all’esito dell’esame. 

Posso rifiutare di sottopormi al test?

Il rifiuto dell’accertamento di cui sopra costituisce reato. Più precisamente, sarà applicabile l’art. 186, comma 7, C.d.S., il quale prevede l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e della confisca del mezzo se appartenente al conducente. Il rifiuto comporta, inoltre, l’obbligo per il Prefetto di disporre con ordinanza l’effettuazione della visita medica nelle modalità di cui all’art. 119, comma 8-bis, C.d.S. 

Secondo giurisprudenza di Cassazione, però, non risponde del reato di cui all’art. 187 C.d.S. colui che si rifiuti di sottoporsi al solo prelievo ematico, acconsentendo al contempo agli altre prelievi di liquidi biologici (ad esempio le urine) utili e sufficienti a dimostrare la presenza di droga nel corpo (V. Cass. Pen., IV sez., N. 43864/2016). 

A fronte di un risultato positivo consegue sempre la condanna? 

Secondo alcune pronunce della Cassazione (V. Cass. Pen., N. 3623/2016) la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione e pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente, non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Sempre la Cassazione, nel 2017, con la sentenza n. 12197 dell’11/03/2017, ha affermato che in mancanza di segni fattuali che dimostrino lo stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti tossicologici non commette reato.

Posso chiedere di farmi assistere da un avvocato durante l’esecuzione dei test?


Si. Analogamente a quanti previsto nel caso di guida in stato d’ebbrezza (V., tra le altre, Cass. SS.UU N. 5396/2015), la Corte di Cassazione ha pacificamente stabilito l’obbligo in capo agli operatori di Polizia di informare l’interessato della facoltà di avvalersi di un difensore, e ciò necessariamente prima dello svolgimento del drugtest, anche qualora questo venga eseguito presso una struttura sanitaria (V. Cass. Pen., IV sez., N. 4234/2017). Nel caso di sospetto concorso tra stato di ebbrezza e alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti, è sufficiente un unico avviso (V. Cass. Pen., IV sez., N. 52380/2018).

In altre parole, se il conducente non è stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensorel’eventuale verbale di constatazione dell’alterazione dovuta a sostanze psicotrope non è utilizzabile in giudizio, costituendo una prova nulla. Trattandosi di nullità a regime intermedio, è necessario che venga eccepita dall’imputato entro la chiusura del dibattimento di primo grado.

Secondo lo stesso filone giurisprudenziale, tuttavia, rifiutarsi di compiere il test fa venir meno l’obbligo in capo alla Polizia di comunicare la facoltà di assistenza da parte di un difensore.

Cosa accade se è stato accertato anche lo stato d’ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S.?

Secondo giurisprudenza, sussiste concorso materiale tra le due contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 C.d.S. 

In altri termini, se un soggetto si pone alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti è punito secondo il meccanismo del cumulo materiale delle pene (artt. 73 ss. c.p.) (V. Cass. Pen., I sez., N. 3313/2011). Ciò comporta la somma algebrica delle pene irrogate per la singola violazione entro i limiti di cui agli artt. 78 e 79 c.p. (ossia il quintuplo della più grave delle pene concorrenti, con un massimo di 6 anni per l’arresto e 3.098 euro per l’ammenda).

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione del dott. Alessandro Debonis. Aggiornato al 17.05.2020.

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