Guida alle Unioni Civili

Le unioni civili trovano riconoscimento per la prima volta nel nostro ordinamento ad opera della legge 76/2016 c.d. Riforma Cirinnà (che porta il nome della senatrice proponente).

In particolare, la legge in commento istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto. 

Il corposo articolo 1 prevede al comma 20 una clausola generale di estensione, che permette di applicare le disposizioni contenenti la parola coniuge o termini equivalenti (presenti ad esempio negli atti aventi forza di legge o negli atti amministrativi) anche ad ognuna delle parti unite civilmente, fatta eccezione per quelle contenute negli articoli del Codice civile non menzionati espressamente dalla legge del 2016 (ad esempio le norme sulla separazione).

Quanto al rito, l’unione civile si costituisce mediante la dichiarazione di due persone maggiorenni e dello stesso sesso di fronte all’ufficiale di stato civile, in presenza di due testimoni, senza formule solenni. L’ufficiale stesso provvede alla registrazione degli atti nell’archivio di stato civile. Viene compilato inoltre un apposito certificato contenente i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto, la residenza delle parti e i dati anagrafici dei testimoni. È altresì riconosciuta alle parti la facoltà di scegliere tra i due cognomi quello comune, che sarà conservato per tutta la durata dell’unione.

Esistono naturalmente, come per il matrimonio, delle cause impeditive previste a pena di nullità: la minore età, la mancanza di stato libero (un vincolo matrimoniale o un’unione civile preesistenti ex art. 86 c.c.), l’interdizione per infermità di mente, i vincoli di parentela o la condanna definitiva per omicidio, consumato o tentato, nei confronti di chi sia sposato o unito con l’altra parte (l’unione si ritiene altrimenti sospesa fino a che non viene pronunciata sentenza di proscioglimento).

Sono estese inoltre le disposizioni sull’invalidità del matrimonio, sul matrimonio putativo ex art. 128 c.c., sulla simulazione e sul nuovo matrimonio in caso di dichiarazione di morte presunta del partner.

Le persone unite civilmente acquistano gli stessi diritti e doveri del matrimonio, in particolare l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e la coabitazione, ma non l’obbligo di fedeltà (storicamente legato alla determinazione della filiazione legittima della coppia).

Entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità professionale, a contribuire ai bisogni comuni e a fissare la residenza comune (senza possibilità però di sollecitare l’intervento del giudice in caso di disaccordo ex art. 145 c.c.).

Il legislatore ha inoltre esteso alle unioni la normativa in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, le norme sulla scelta dell’amministratore di sostegno e sulla legittimazione nelle azioni di interdizione e inabilitazione, lo stesso regime successorio, la tutela previdenziale ( ad esempio la fruibilità del congedo matrimoniale) e per il coniuge superstite (es. il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto al TFR del de cuius, a condizione che non sia stato celebrato un nuovo matrimonio o nuova unione civile).

Come per il matrimonio, in mancanza di apposita scelta di separazione dei beni, o di altra convenzione patrimoniale, sarà applicabile automaticamente la comunione dei beni (il regime può essere comunque mutato anche in corso). L’integrale applicazione in materia di regime patrimoniale della famiglia ex artt. 167-230 bis c.c. rende legittima anche la costituzione di fondi patrimoniali.

Il testo di legge del 2016 infine non prevede espressamente la possibilità di ricorrere alla step child adoption, ossia l’adozione del figlio naturale o biologico del partner. Il silenzio legislativo è stato ad ogni modo colmato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha sottolineato come questa forma di adozione non determini in astratto un conflitto di interesse tra genitore biologico e il minore adottando, richiedendo però un accertamento da parte del giudice caso per caso. L’unica condizione richiesta è l’effettiva corrispondenza dell’adozione all’interesse del minore (Cass. Civ. Sez. I, 22/06/2016 n.12962).

Dal punto di vista giurisprudenziale, non vi sono ancora state pronunce discordanti in materia tali da riportare la questione alle Sezioni Unite.

È interessante però osservare che la Cassazione civile ha stabilito che il matrimonio contratto all’estero da un cittadino italiano e da uno straniero dello stesso sesso rientra nel campo di applicazione dell’art. 32- bis della l. 218/1995 e che di conseguenza esso produce in Italia gli stessi effetti di un’unione civile (Cass. Civ. Sez. I, 14/05/2018 n.11696).

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Martina Pastorizia. Aggiornato al 17.05.2020.

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