Guida al permesso di soggiorno

Cos’è il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno è un atto amministrativo che autorizza il cittadino di Paesi extra UE, oppure l’apolide (persona che nessuno Stato, in base al proprio ordinamento giuridico, considera come proprio cittadino), di soggiornare legittimamente in Italia.

In virtù del suo rilascio, il soggetto ricevente potrà permanere sul territorio dello Stato e svolgere le attività consentite dalla legge per la durata indicata nel permesso.

La disciplina che regolamenta il permesso di soggiorno è contenuta nel D.lgs. n. 286/1998, il c.d. Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I), recentemente modificato dal Decreto n. 113/2018, meglio conosciuto come Decreto Salvini, il quale ne ha modificato, in alcuni punti, la disciplina. 

Chi deve richiederlo? 

I soggetti entrati in Italia con un visto di lunga durata, il c.d. visto nazionale (che autorizza solo l’ingresso in Italia), per periodi superiori a 90 giorni. Diversamente, chi entra nel nostro Territorio per un arco temporale inferiore a 90 giorni non necessita di alcun permesso di soggiorno.

Si specifica che, per quanto attiene ai cittadini dell’Unione Europea non si prevede alcuna formalità, salvo, laddove si superino i tre mesi di permanenza sul suolo italiano, l’obbligo di iscriversi all’anagrafe del comune di residenza

Entro quanto va richiesto? 

L’art. 5, secondo comma del T.U.I, prevede che il soggetto richiedente debba presentare la domanda entro otto giorni lavorativi dal primo ingresso in territorio italiano. 

Quante sono le tipologie di permessi?

A seconda delle attività che il richiedente vuole svolgere in territorio italiano, sono rilasciati diversi tipi di permesso di soggiorno. Il Decreto Salvini n. 113/2018 ha modificato (es. è stato eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari)la vecchia normativa del “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e nome sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio del 1998 n. 286”.

Attualmente le tipologie previste sono le seguenti:

  • permesso di soggiorno per motivi di lavoro: il documento autorizza il richiedente a poter esercitare attività di lavoro autonomo o dipendente;
  • permesso di soggiorno per motivi di studio: il documento autorizza il richiedente a poter frequentare regolarmente corsi di studio e anche lavorare (entro i limiti concessi);
  • permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: il documento consente al richiedente di poter raggiungere la famiglia in Italia e poter anche svolgere attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato;
  • permesso di soggiorno per vittime di violenza (anche per mantenimento o riduzione alla schiavitù): il documento consente al soggetto vittima di violenze di rifugiarsi nel nostro paese e poter svolgere attività di lavoro o di studio (nonché avere accesso ai servizi assistenziali). Si specifica che in tal caso il decreto n. 113/2018 indica questa categoria come “casi particolari” e deve essere rilasciato dal questore previa autorizzazione delle autorità giudiziarie;
  • permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile: disciplina riscontrabile nella Legge n. 13/1958, il documento premia gli stranieri che si sono distinti per atti di particolare valore civile;
  • permesso di soggiorno per calamità: il documento consente al richiedente che è stato vittima di calamità nel suo paese di rifugiarsi in Italia e poter svolgere attività lavorative o di studio.

Quali sono gli uffici competenti? 

L’Ufficio competente al rilascio del permesso di soggiorno è la Questura della Provincia in cui il cittadino extra UE si trova o dove questi intende soggiornare. 

Entro i termini poc’anzi specificati, l’interessato dovrà fare istanza presso l’Ufficio Immigrazione della predetta Questura. Laddove vi sia un caso di ricongiungimento familiare o di ingresso per lavoro subordinato, come viene indicato dall’articolo 36, comma 1 del Regolamento di attuazione al T.U.I., la richiesta dev’essere presentata presso lo Sportello unico per l’immigrazione, collocato presso la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. 

Vi sono alcuni casi in cui, in virtù della convenzione stipulata tra il Ministro dell’Interno e Poste Italiane S.p.a (Articolo 39, comma 4 bis della Legge 3/2003), le istanze possono essere presentate presso gli Uffici Postali abilitati. 

I casi in questione riguardano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di: affidamento, adozione, carta di soggiorno, rinnovo carta di soggiorno, riacquisto della cittadinanza, attesa occupazione, rinnovo di asilo politico, conversione permesso di soggiorno duplicato permesso di soggiorno, duplicato carta di soggiorno, famiglia con minori di 14-18 anni, lavoro autonomo e lavoro subordinato; lavoro in casi previsti speciali (traduttori, interpreti, personale artistico, stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della Legge 9/1981, giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia, Infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private etc.); missione; motivi religiosi; studio (periodi superiori a tre mesi); ricerca specifica; rinnovo di apolide; residenza elettiva.

La procedura

La procedura per la richiesta di permesso di soggiorno varia a seconda che l’istanza venga presentata presso gli Uffici Postali abilitati o presso la Questura. 

Nel primo caso, il richiedente dovrà munirsi del c.d. kit giallo (reperibile gratuitamente presso qualsiasi ufficio postale), compilando i moduli secondo le indicazioni fornite. Laddove dovessero riscontrarsi delle difficoltà nel reperire il kit è consentito compilare la domanda di rilascio e di rinnovo gratuitamente anche presso i Patronati e i Comuni che offrono questo servizio. 

Contestualmente, una volta presentata l’istanza, l’operatore di Poste consegnerà al richiedente una lettera raccomandata di convocazione riportante la data e l’indicazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura competente dove dovrà recarsi per effettuare i rilievi delle impronte digitali. 

Nel caso in cui l’istanza venga presentata in Questura, l’ufficio competente, una volta eseguiti i rilievi foto-dattiloscopici, consegnerà al richiedente una copia della richiesta riportante il timbro che indica la data di deposito e l’indicazione del giorno in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno definitivo. Una volta effettuata la richiesta del documento certificata dalla ricevuta di presentazione, questa si considera documento idoneo per la regolare permanenza del richiedente in Italia.

La durata del permesso di soggiorno: scadenze e rinnovi

La durata del permesso di soggiorno varia a seconda della tipologia di permesso rilasciato. 

In ogni caso non può essere:

  • Superiore a 3 mesi per turismo, affari, visite;
  • Superiore a 1 anno per motivi di studio o di formazione appositamente certificata (rinnovabile in caso di corsi pluriennali),
  • Superiore a 2 anni per ricongiungimenti familiari;
  • Superiore alle necessità specificate nella documentazione del permesso, nel testo unico immigrazione o nel regolamento di attuazione. 

Per quanto attiene al permesso di soggiorno per motivi di lavoro, questo viene rilasciato in seguito alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro. 

La durata di questa tipologia di permesso è indicata dal contratto di soggiorno e in ogni caso non può essere:

  • Superiore alla durata complessiva di 9 mesi in caso di uno o più contratti di lavoro stagionale; 
  • Superiore alla durata di 1 anno in caso di lavoro subordinato a tempo determinato 
  • Superiore alla durata di 2 anni in caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo 

Allo straniero che dimostri di essere entrato in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso pluriennale (sempre che si tratti di impieghi ripetitivi), fino a tre annualità.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza dello stesso. L’ufficio competente è la Questura della provincia in cui il richiedente dimora e analogamente a quanto avviene per il rilascio, determinate richieste di rinnovo devono essere presentate presso gli Uffici Postali abilitati. Alla richiesta del rinnovo questi verrà sottoposto ai controlli e verifiche previste per il rilascio contemplate nel Testo unico sull’immigrazione. 

Il rinnovo non può avere una durata superiore a quella del rilascio iniziale, fatti salvi i casi previsti dal T.U.I.  e dal relativo Regolamento di attuazione. 

La ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno garantisce al richiedente la tutela e i diritti spettanti a chi è in possesso del permesso definitivo. 

Il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno

Vi sono dei casi in cui la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno possono essere negati. Ciò accade generalmente qualora siano venuti meno i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato nonché negli altri casi previsti nel T.U.I. 

A titolo esemplificato si riportano i seguenti casi:

  • Il richiedente non si presenta alla convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di appartenenza;
  • Il richiedente non presenta la documentazione necessaria richiesta per la procedura;
  • Il richiedente rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nel territorio italiano o uno dei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne e la liberazione della circolazione delle persone;
  • L’adozione o il matrimonio hanno avuto luogo allo scopo di eludere le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia 
  • Il richiedente si è trattenuto fuori dall’Italia per oltre la metà della durata del soggiorno, salvo cause di forza maggiore

In tal caso, viene inviato all’indirizzo di residenza specificato nella domanda di Permesso di Soggiorno il c.d. “avviso di diniego”. Si specifica che, quest’ultimo, non rende illecito il soggiorno, poiché si tratta di un atto volto a dare al cittadino straniero l’opportunità di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delle congrue integrazioni o controdeduzioni. 

Il soggiorno in territorio italiano verrà considerato illegittimo solo una volta emesso il provvedimento definitivo di rigetto. 

Il Rifiuto viene disposto dalla Questura se, al momento del rinnovo del permesso o del primo rilascio, mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e soggiorno su suolo italiano, a meno che, nelle tempistiche previste, subentrino nuove condizioni che consentano il rilascio del permesso di soggiorno di tipologia diversa da quello oggetto di istanza, o ancora che si tratti di irregolarità amministrative sanabili. 

La Revoca, diversamente, presuppone invece la presenza di un permesso valido, ma che viene valutato diversamente dal motivo che aveva legittimato il rilascio dello stesso. Costituisce motivo di revoca, ad esempio, il permesso di soggiorno acquistato fraudolentemente fornendo documenti o informazioni false.

Orbene, laddove venga recapitata la lettera di avviso di Diniego, occorre, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, recarsi in Questura all’indirizzo indicato portando la documentazione richiesta. Il periodo indicato è da considerazione un termine perentorio ed una volta scaduto la Questura può emettere il provvedimento di rigetto. 

Il cittadino straniero può opporsi al provvedimento di rigetto?

Contro i provvedimenti di rigetto del Questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministravo Regionale del luogo in cui ha sede la Questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica

Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari in materia di diritto all’unità familiare, è ammesso ricorso alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea istituita presso ogni Tribunale ove ha sede la Corte d’Appello, in relazione al luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione. 

Si specifica che, il TAR, su istanza del ricorrente, può sospendere l’esecutività del provvedimento di diniego e in tal caso, il cittadino straniero non potrà essere espulso per essersi trattenuto sin Italia oltre il temine dei 15 giorni concessi prima dell’emissione del decreto di espulsione. 

Permesso di soggiorno ed emergenza sanitaria Covid-19: cosa sapere 

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 ha determinato delle importanti modifiche in merito ai termini per la conclusione dei procedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza che riguardano, tra gli altri, i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri. 

Tra i provvedimenti legislativi emanati dallo Stato, figura la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno (Art. 103, comma 2, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020).

Ad oggi queste le disposizioni:

  • Le attività degli Uffici Immigrazione delle Questure rimangono sospese fino al 3 maggio 2020;
  • I permessi di soggiorno di tutte le tipologie scaduti tra 31 Gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, sono prorogati e dunque validi fino al 15 Giugno 2020 (non viene disciplinato il caso dei permessi di soggiorno scaduti prima del 31 gennaio per cui non è stato chiesto alcun rinnovo)Fino a tale data rimangono validi anche tutti i diritti acquisti connessi con il regolare soggiorno, compresi i rapporti di lavoro;
  • Le attività fino ad ora sospese della Prefettura sono: domande di ricongiungimento familiare, domande di concessione della cittadinanza italiana, svolgimento dei test di lingua italiana;
  • Sebbene le attività degli Uffici Immigrazione delle Questure siano sospese, è comunque assicurata l’attività di ricezione delle domande di protezione internazionale.

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Anna Piovesan. Aggiornato al 17.05.2020.

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