Guida al consenso informato in materia sanitaria – FAQ

Posso farne una copia?

Si. Il paziente ha sempre il diritto di ottenere una copia della documentazione medica o della cartella clinica. La richiesta deve essere avanzata dal titolare della documentazione se maggiorenne, diversamente verrà fatta da una persona delegata.

Quando non è obbligatorio il consenso informato?

Secondo la legge, il consenso informato non è necessario quando:

  • si tratta di vaccinazioni obbligatorie stabilite nei programmi nazionali di salute pubblica;
  • il paziente ha espresso esplicitamente la volontà di non essere informato;
  • si tratta di casi urgenti: nel senso che il paziente versa in condizioni talmente gravi e pericolose da richiedere un intervento immediato; 
  • si tratta di cure di routine (ad esempio un prelievo ematico) e il consenso sia implicito;
  • si tratta si Trattamenti Sanitari Obbligatori (c.d. TSO). 

Revoca del consenso informato: quando e come

Il paziente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento quanto oggetto del consenso prestato anche quando questo comporti l’interruzione del trattamento. La forma per la revoca sarà la stessa adottata per esprimere il consenso previo.

La revoca, assieme alla rinuncia e all’accettazione, sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (vedi art.1, comma 4 L.219/2017).

Sono considerati trattamenti sanitari anche la nutrizione e l’idratazione artificiale; qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. 

Il medico è obbligato a rispettare le volontà espresse dal paziente?

Il medico e’ tenuto a rispettare la volonta’ espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di cio’, e’ esente da responsabilita’ civile o penale. 

Il consenso informato nelle fonti normative europee e internazionali 

In ambito internazionale, si ricorda la Convenzione sui diritti del fanciullo New York 1989, art. 24 ( in Italia L. 176/1991), la quale, riconosce il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medico-riabilitativi. In particolar modo, ribadisce l’importanza di somministrare le informazioni relative alla salute e alla nutrizione del minore ai genitori dello stesso.

Anche la Convenzione di Oviedo, all’art.5 (ratificata dall’Italia con L. 145/2001), stabilisce che un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato.

Infine si ricorda la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, art. 3. In cui, relativamente al diritto all’integrità della persona, stabilisce che: “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nellambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani”.

La recente giurisprudenza 

Affinché venga tutelato in forma effettiva il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, il paziente che si trova nella condizione di dover esprimere il proprio consenso in merito ad un trattamento sanitario sulla sua persona, è necessario che questi abbia compreso appieno quanto disposto dalle informazioni impartite da chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria. Questo è il cuore del consenso informato. Si tratta infatti del momento chiave che permette di instaurare un clima di fiducia tra medico / equipe sanitaria e paziente, e di iniziare un efficace coinvolgimento della persona nel suo proprio percorso terapeutico, cioè di avviare la c.d. “relazione di cura” in cui il paziente è soggetto attivo e determinate (vedi L. 219/17, art. 1, comma 2).

Questo è quanto è stato ribadito anche dalla recente Corte di Cassazione con la sentenza 19 settembre 2019, n. 23328. 

La Corte sottolinea che “in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone”.

In tal senso, la violazione dell’obbligo informativo che grava sul medico, può determinare un danno alla salute e una lesione del principio di autodeterminazione. 

Contributo realizzato con la collaborazione della dott.ssa Anna Piovesan

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