Covid-19 GSE: proroga dei termini

La crisi innescata dal Coronavirus ha colpito diversi settori economici nazionali, tra cui quello dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. La costruzione degli impianti FER, come le altre attività edilizie, ha subito un’improvvisa frenata dovuta all’emergenza che sta colpendo il nostro paese.

In tale circostanza, l’ente pubblico Gestore Servizi Energetici (GSE), che si occupa di amministrare, controllare e incentivare le attività operanti nel campo delle energie rinnovabili, ha disposto, in considerazione delle valutazioni compiute dal Ministero dello Sviluppo Economico e al fine di agevolare gli operatori in questo settore, diverse proroghe nei confronti dei procedimenti di propria competenza (è opportuna una verifica ad hoc per i casi in cui la cui documentazione si trovi già in capo al GSE). La tabella redatta dal Gse, contenente i nuovi termini prorogati dal DL Cura Italia e dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2020, suddivide i diversi settori incentivati. 

Nel primo settore delle Rinnovabili Elettriche, ritroviamo i meccanismi di incentivazione per gli impianti che si occupano della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia questi di piccola, media o grande taglia. Le modalità di accesso agli incentivi sono differenziate a seconda della potenza dell’impianto, delle dimensioni e del gruppo di appartenenza.

Secondo quanto previsto dal DL Cura Italia, la trasmissione al GSE della comunicazione riguardante la realizzazione degli interventi di manutenzione e ammodernamento sugli impianti incentivati, ivi inclusa l’installazione di SdA, ai sensi delle Procedure di Gestione Esercizio FER e Conto Energia, inizialmente prevista entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, subisce una proroga rispetto al termine originale di 52 giorni, se la data di fine lavori cade nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Inoltre, i 60 giorni decorreranno dal 16 aprile 2020.

Le richieste di accesso agli incentivi dei D.M. FER 2012, D.M. FER 2016, D.M. FER 2019, L. 145/2018, normalmente prevista entro 30 giorni dall’entrata in esercizio, viene prorogata a partire da 30 giorni dopo il 16 aprile, se l’entrata in esercizio cade nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile.

Vengono, inoltre, previste delle proroghe specifiche nei confronti dei termini ultimi per la presentazione della documentazione e l’entrata in esercizio per i D.M. FER 2012, D.M. FER 2016, D.M. FER 2019. La tabella prevede, infatti, la proroga di 6 mesi, rispetto al termine ultimo di entrata in esercizio, per gli impianti che hanno già ottenuto una precedente proroga per il D.M. FER 2012 e per quelli che siano ancora nei termini previsti dal D.M. FER 2016.

Gli impianti, per i quali è possibile richiedere gli incentivi previsti dal D.M. FER 2019, sono quelli fotovoltaici di nuova costruzione, eolici on shore, idroelettrici e quelli a gas di depurazione. Si ricorda che, con riferimento ai soli impianti idroelettrici, il termine per l’entrata in esercizio degli impianti ammessi in posizione utile nella graduatoria del Registro IDRO_RG2016, essendo comunque già stato posticipato di 238 giorni dal GSE, secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5082 del 24 dicembre 2017, risulta scaduto il 18 febbraio 2020.

Per il D.M. FER 2019, la proroga di 6 mesi fa slittare, dal 9 agosto 2020 al 5 febbraio 2021, la data di entrata in esercizio al fine di poter accedere alle tariffe del D.M. FER 2016 per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del bando del D.M. 4 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019.

Questo rinvio concerne gli impianti incentivati dall’art. 7 comma 1 del D.M. FER 2019, secondo cui possono beneficiare degli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016 a patto di risultare iscritti in posizione utile all’interno del registro graduatorie delle procedure concorsuali di Registro o Asta al ribasso sul valore dell’incentivo, redatte dal GSE sulla base di specifici criteri di priorità. L’iscrizione può essere fatta sia per impianto singolo, sia per più impianti in forma aggregata.

Si intende prorogato di 52 giorni il termine ultimo per comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento dalla data di pubblicazione della graduatoria. La scadenza per la presentazione delle fidejussioni definitive, per coloro che sono stati ammessi al primo bando, viene fatta slittare al 22 maggio 2020.

Il superamento dei termini utili per presentare l’istanza di accesso agli incentivi comporta uno slittamento della data di entrata in esercizio, la riduzione del periodo di diritto all’incentivo, l’eventuale riduzione della tariffa o la decadenza dal diritto agli incentivi.

La Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 954) ha esteso la possibilità di accesso agli incentivi, secondo le procedure, le modalità e le tariffe del D.M. 23/06/2016, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas. La Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 prevede che termine ultimo di entrata in esercizio per questi impianti, normalmente fissato entro 31 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, viene rinviato di ulteriori 6 mesi rispetto a quanto previsto. Sempre in riferimento al settore del Biogas, viene prorogato al 22 maggio la data di pubblicazione del bando, previsto dalla Legge n. 8/2020.

Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Ne sono beneficiari, oltre che le Pubbliche amministrazioni, anche le imprese e i privati, i quali potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle P.A.. Inoltre, è possibile riqualificare i propri edifici, consentendo di migliorarne le prestazioni energetiche e riducendo, in questo, modo le spese per i consumi e ammortizzando, in breve tempo, una parte dei costi sostenuti.

I termini per la presentazione della domanda di accesso a questo incentivo, inizialmente prevista entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, subisce una proroga, rispetto al termine originale, di 52 giorni, se la data di fine lavori cade nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Inoltre, i 60 giorni decorreranno dal 16 aprile 2020.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni di assegnazione, avvio o conclusione dei lavori per tutte le prenotazioni P.A. Conto Termico accettate prima del 23 febbraio 2020 subiranno una proroga di 6 mesi, rispetto a quanto previsto.

Certificati Bianchi, conosciuti anche come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), consistono in un meccanismo finalizzato a incentivare l’efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti; inoltre, possono riguardare anche interventi nel settore civile e misure comportamentali. Essi sono titoli che certificano il conseguimento di un risparmio nell’utilizzo finale di energia e ognuno equivale a una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP) risparmiata.

Per la presentazione di PC/PS e RC/RS relativi ai Certificati Bianchi, i termini vengono modificati se il giorno anteriore all’inizio dell’intervento cadeva tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, rispettivamente al 7 giugno 2020 per i primi, mentre, per i secondi, si posticipa l’avvio dell’ordinario decorso di 120 giorni al 16 aprile.

Gli obblighi di adempimento quantitativi nazionali di risparmio energetico, riguardanti le imprese operanti nel settore della distribuzione di energia elettrica e di gas, previsti per il 31 maggio, vengono rimandati al 22 luglio 2020. 

Il termine ultimo, per la consultazione delle nuove Guide settoriali integrative alla Guida operativa, riguardante le informazioni necessarie alla predisposizione e presentazione delle domande di accesso agli incentivi e le indicazioni sulle potenzialità dei progetti di efficienza energetica, viene fatto slittare al 30 aprile.

Si dispone un’ulteriore proroga per le presentazioni delle richieste di incentivi derivanti dalla Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per i Certificati Bianchi-CAR, dal 31 marzo al 22 maggio 2020. Alla medesima data viene posticipata la scadenza per l’invio dei dati della Fuel Mix Disclosure da parte di imprese di vendita e produttori. Si definisce Fuel Mix , oppure anche Mix Energetico, l’insieme delle fonti di energia primarie utilizzate per la produzione di elettricità che le imprese di vendita forniscono ai clienti finali. La Fuel Mix Disclosure è la procedura che permette di tracciare le composizioni di fonti energetiche, utilizzate dai produttori e dalle imprese di vendita, per fornire energia elettrica ai clienti finali, tenendo conto delle importazioni e delle Garanzia d’Origine.

Il Decreto ministeriale del 2 marzo 2018, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle direttive europee sui carburanti rinnovabili, incoraggia la produzione e l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti attraverso incentivi economici, oltre ad agevolare le riconversioni degli impianti a biogas, con la conseguente riduzione delle spese sulla componente ASOS della bolletta elettrica.

I termini disposti dal D.M. 02/03/2018, riguardanti la comunicazione di inizio dei lavori ed entrata in esercizio per gli impianti a Biometano e altri Biocarburanti al fine di conseguire questi incentivi, vengono dilazionati di ulteriori 6 mesi, rispetto a quanto previsto originariamente. 

Il termine, invece, per la comunicazione di entrata in esercizio in assetto riconvertito di impianti Biogas esistenti incentivati, normalmente prevista “entro 36 mesi dal termine del periodo residuo di diritto all’incentivo spettante alla produzione di energia elettrica”, vengono prorogati di ulteriori 6 mesi, disponendo il nuovo termine entro 30 mesi da questo periodo.

Aggiornato al 23 maggio 2020. Contributo realizzato con la collaborazione del dott. Carinato Davide. Il presente articolo ha solo valore indicativo e per una verifica specifica è consigliabile verificare il sito del GSE o chiedere un parere ad hoc.

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