Rimborso dell’abbonamento pagato in anticipo per la attività sportive e misure a sostegno dei gestori

Tra i risvolti negativi del lockdown che si è reso necessario per fronteggiare la pandemia di Covid-19 rientra sicuramente la sospensione delle attività sportive, ufficialmente ripristinate dal 25 maggio (fatta eccezione per la Lombardia che ha deciso di prorogare il termine al 31 maggio). Questo aspetto non ha toccato solo gli atleti agonisti, ma anche la gran parte degli italiani di ogni età che frequentano palestre, piscine e corsi sportivi a vario titolo, impedendo di fatto il movimento, altrettanto benefico per la salute dei cittadini. Oltre alle conseguenze fisiche del mancato allenamento, non sono da sottovalutare quelle economiche. Non pochi malumori sono sorti in merito alle incertezze sui rimborsi per coloro che avevano optato per il pagamento anticipato di un abbonamento trimestrale, semestrale o annuale.

Il risvolto economico è una problematica trasversale, che riguarda da un lato i clienti di palestre e società sportive e dall’altro i gestori degli impianti e gli allenatori, con gravi ripercussioni e perdite per questi ultimi.

Posto che il consumatore, a nostro parere, avrebbe al rimborso della quota di abbonamento del quale non ha potuto usufruire per cause indipendenti dalla sua volontà (il presupposto è nell’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 del Codice civile), alcuni operatori hanno proposto ai clienti di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita. Questa opzione rimane una scelta che il consumatore è libero di effettuare o meno, visto che non è detto che abbia l’interesse o la possibilità di confermare l’abbonamento per il periodo successivo, senza contare il rischio della chiusura definitiva (più accentuato per le piccole palestre private che per i grandi centri sportivi).

A risolvere i molti dubbi è ora intervenuto il c.d. Decreto Rilancio n.34 del 19 Maggio 2020, che ha dedicato al tema dei rimborsi il corposo articolo 216 comma 4 e dispone: “A seguito della sospensione delle attivita’ sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo gia’ versato per tali periodi di sospensione dell’attivita’ sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, puo’ rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attivita’ sportiva.

In altri termini il citato decreto prevede la possibilità di chiedere un rimborso alle palestre, alle piscine o a qualsiasi altro impianto sportivo per cui si era acquistato un abbonamento prima della chiusura per l’emergenza Covid-19. I gestori avranno due possibilità: fornire al cliente un rimborso in denaro oppure predisporre un voucher che abbia lo stesso valore, da usare per la stessa attività o nella stessa struttura sportiva entro il 25 maggio 2021, ossia entro un anno dalla data di apertura del 25 maggio 2020 prevista nel dpcm. La norma permette al gestore di scegliere tra il rimborso e l’emissione del voucher. Pertanto, a fronte della richiesta di rimborso, il gestore non incorre in responsabilità se fornisce il solo voucher. Tale scelta normativa, a parere degli scriventi, è in contrasto con i principi generali dell’ordinamento e si confida in una revisione in fase di conversione del decreto che preveda, quantomeno, la possibilità per il consumatore in caso di non utilizzo del voucher nel tempo di validità dello stesso di ottenere il rimborso in denaro.

Per quanto riguarda le tempistiche della domanda, il testo del decreto rilancio stabilisce che i clienti possano presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (tale legge è già in discussione e dovrà essere promulgata entro il 14.07.2020), l’istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell’attività sportiva; non basta la semplice richiesta, ma occorre allegare il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato (es. fattura, scontrino, ricevuta o bonifico). 

Le palestre, le piscine e i centri sportivi avranno tempo un mese dalla presentazione della domanda per liquidare la somma o rilasciare il buono voucher. 

Si ricorda che l’apertura fissata per il 25 maggio non ha permesso sistematicamente a tutti i centri sportivi di riaprire e ogni struttura farà le sue valutazioni in ragione della corretta applicazione delle nuove normative in materia di distanziamento e sanificazione. Non tutti i luoghi, infatti, in ragione delle dimensioni, della tipologia di attrezzatura utilizzata, del necessario contatto fisico e del numero di partecipanti possono adattarsi allo stesso modo, per cui per molti i rimborsi potrebbero non riguardare solo i 76 giorni. Questo discorso vale ad esempio per le piscine, per la ginnastica artistica o ritmica, per gli sport di combattimento.

Passando al punto di vista opposto, il Decreto Rilancio non ha lasciato nell’incertezza neanche le società, le federazioni e le associazioni.

L’ articolo 127 ha prorogato i termini di ripresa della riscossione; nello specifico: “Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, potranno beneficiare della sospensione dal versamento di ritenute fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

Quanto ai lavoratori, l’articolo 98 così dispone “Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. L’emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020”.

Un’importante novità è il trattamento di cassa integrazione a favore dei “lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro” per un periodo massimo di 9 settimane.

Tra le misure di sostegno economico previste dal Decreto Rilancio (art. 25) si è largamente parlato della possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto da parte dei soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa (quindi anche associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale); il contributo sarà erogato qualora i richiedenti abbiano conseguito ad aprile 2020 un volume di fatturato e corrispettivi commerciali inferiore ai due terzi del medesimo valore di aprile 2019 (“facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” e non a quella di incasso del corrispettivo).

Il contributo potrà essere erogato a favore di associazioni e società sportive con partita Iva solo per importi maggiori o uguali a 2.000 euro e sarà determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (art. 25, comma 5).

Ogni informazione specifica circa le modalità e le tempistiche sarà dettata da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza dovrà essere effettuata telematicamente entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le somme, poi, verranno erogate direttamente sul conto bancario o postale del soggetto beneficiario, con controlli accurati da parte dell’Agenzia delle Entrate sul reale diritto alla percezione e dovute sanzioni in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Rilevanti sono le disposizioni in ambito di impiantistica sportiva pubblica e privata, così come previste dall’art. 216. Sono infatti prorogati i termini di cui all’art.95 Decreto Cura Italia per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali, con possibilità di saldare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione mensile fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, a partire dal mese di luglio 2020. Come accennato, la previsione è applicabile anche all’impiantistica privata ed è stata favorevolmente accolta.

Spicca poi l’introduzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale che andrà a finanziare le attività tramite una percentuale sottratta al sistema delle scommesse.

Vale la pena riassumere, infine, quali sono le nuove regole che strutture e clienti dovranno seguire. Accessi contingentati, uso obbligatorio delle mascherine negli spogliatoi (anche se il consiglio è quello di utilizzarli il meno possibile), uso dei termoscanner, impianti di climatizzazione attivi, incentivo a utilizzare gli spazi aperti e le lezioni in streaming. Le linee guida hanno fissato una distanza di almeno 2 metri durante l’attività, con particolare attenzione a quella più intensa, ovvero quella con un indice metabolico più elevato. Il pericolo si annida infatti nella che maggiore emissione di droplet(le goccioline che si diffondono per via aerea). Ad esempio chi fa allenamenti cardio dovrà avere un distanziamento maggiore rispetto a chi fa un tipo di allenamento più “statico”

Queste prime settimane saranno un banco di prova per le palestre e per un atteggiamento responsabile dei clienti stessi, sfruttando la concomitanza con la stagione estiva che vede generalmente un calo di presenze tra i frequentatori. 

Il presente contributo è a solo titolo informativo e non sostituisce la consulenza specifica in merito. Contributo realizza con la collaborazione della dott.ssa Martina Pastorizia. Aggiornato al 28.05.2020.

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