L’amministrazione di sostegno

L’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto, ormai consolidato, dell’amministrazione di sostegno, si deve alla l. n. 6/2004. Questa procedura si affianca all’interdizione e all’inabilitazione, offrendo uno strumento più flessibile, duttile (e meno invasivo) nelle mani del Giudice tutelare che di fatto ha reso residuale il ricorso agli altri strumenti.

L’istituto in parola mira a limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto e pertanto meglio si adatta a quelle situazioni in cui l’amministrato risulti collaborativo e partecipe. L’amministratore infatti agisce nell’interesse del soggetto sottoposto alla procedura, tenendolo quanto più informato, oltre che consultandolo (ove possibile) in merito alla gestione del patrimonio disponibile. 

Quanto al Codice Civile, la relativa disciplina è contenuta negli articoli 404 e ss.

Ai sensi dell’art. 404 può essere destinatario della proceduta colui che chi si trovi nell’impossibilità, anche temporanea o parziale, di provvedere ai propri interessi, per infermità mentali o menomazioni psichiche ovvero per infermità fisiche.

Una volta verificata l’esistenza della condizione soggettiva di cui all’articolo sopra indicato è importante accertare a chi spetti la facoltà di richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno. In tal senso il codice prevedere che il ricorso possa essere presentato da più soggetti ed in particolare: dal pubblico ministero, dal beneficiario stesso, dal coniuge o dal soggetto stabilmente convivente, l’unito civilmente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, il tutore o il curatore. Un ruolo molto importante in tali contesti è rivestito anche dai servizi sanitari e sociali i quali, tra le altre cose, hanno il compito di segnalare situazioni in cui appaia opportuno procedere con la nomina di un amministratore di sostegno (tuttavia ai sensi dell’art. 408 co.3 c.c.: “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario“).

La procedura ha inizio con il deposito del ricorso presso il Giudice Tutelare del luogo di residenza o di domicilio del beneficiario. Il ricorso e il decreto di nomina devono essere sempre comunicati al beneficiando (cioè colui in favore del quale è avvita la procedura), nonché notificati ai perenti ed affini come previsto dal codice. In seguito la gestione del procedimento è sostanzialmente rimessa al Giudice che, in veste della sua funzione tutelare, valuterà l’effettiva presenza dei requisiti di legge e provvederà a disporre gli accertamenti eventualmente necessari. 

Raccolti tutti gli elementi, se vi saranno le condizioni di legge il Giudice provvederà a redigere il provvedimento finale e nominare l’amministratore di sostegno. Lo stesso sarà quindi chiamato ad effettuare il giuramento di rito avanti al Giudice Tutelare e entrare quindi in “azione”.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere alcune indicazioni necessarie: le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno, la durata dell’incarico, (che può essere anche a tempo indeterminato), l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, le spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Quali sono i poteri e doveri cui è tenuto l’amministratore di sostegno designato?

Le norme di riferimento sono l‘art. 409 e l’art. 410 c.c. Ai sensi dell’art. 409 c.c.: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. In ogni caso, quindi il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di: compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento della redazione, nonché sposarsi e riconoscere i propri figli. Tra le caratteristiche peculiari dell’amministrazione di sostegno vi è quella che attribuisce al giudice il potere di modulare l’incarico dell’amministratore sulle base delle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l’estensione nel solo interesse del beneficiario. Questa scelta è dettata dal fatto che in questi casi si incide su diritti soggettivi personalissimi e quindi la decisione del giudice è presa alla luce delle circostanze concrete, con riguardo allo stato effettivo di salute dell’interessato in quel dato momento considerato.

FAQ

Chi lo nomina? 

Il potere di nomina dell’amministratore di sostegno spetta al Giudice tutelare mediante il decreto emesso al termine dell’istruttoria. Il beneficiario può designare lui stesso il soggetto designato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza o per gravi motivi provvederà direttamente il Giudice, preferendo di norma il coniuge, i parenti e gli affini. 

E’ obbligatorio?

Non è obbligatorio ricorrere all’ADS, rimane uno strumento facoltativo e una libera scelta che spetta all’interessato o i suoi familiari più stretti.

Cosa succede in caso di atti compiuti in violazione delle norme di legge o delle disposizioni del giudice?

Tanto gli atti compiuti dall’amministratore quanto quelli compiuti dal beneficiario che eccedano le competenze stabilite dal decreto di nomina, nonché le norme di legge, possono essere annullati e le relative azioni si prescrivono in cinque anni dal momento in cui è cessata la sottoposizione all’amministrazione di sostegno. 

Posso fare da solo la richiesta o serve l’assistenza del legale?

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato e il richiedente può provvedere autonomamente. Su molti siti di tribunali si trovano dei modelli di base.

Tribunale di Bologna

Tribunale di Milano

Tribunale di Torino

Altri dubbi? Vai alla pagina delle FAQ.

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Martina Pastorizia. Aggiornato al 26.05.2020.

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