La procedura di liquidazione ex artt. 14 ter- terdecies della l. n. 3/2012

Qual è la funzione della procedura di liquidazione del patrimonio?

La procedura di liquidazione del patrimonio è stata introdotta nel nostro ordinamento tramite il d.l n. 179 del 2012 a parziale modifica della legge n. 3 del 2012. La nuova disciplina ha lo scopo di fornire soluzioni pratiche ed efficaci al problema sociale del sovraindebitamento e cioè quelle “situazioni di squilibrio perdurante tra le obbligazioni contratte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”. In altri termini è uno strumento finalizzato a permettere (a determinate condizioni e previa valutazione di meritevolezza da parte del Tribunale) al debitore di “ripartire” dopo aver definito le posizioni debitorie pregresse grazie alla liquidazione del suo patrimonio (anche qualora questo non sia del tutto sufficiente per il pagamento di tutti i debiti preesistenti). La disciplina è indirizzata in particolar modo ai soggetti esclusi sia dalla disciplina fallimentare (tra cui: gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori che non rispettino i requisiti dimensionali di cui all’ art. 1 della legge fallimentare, i professionisti, i consumatori, ecc…). 

Come funziona la procedura di liquidazione del patrimonio?

Il debitore che rientra nelle categorie di cui sopra può avviare la procedura di liquidazione. In primo luogo è necessario rivolgersi ad un ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (qui il link). Tale organismo redigerà, dopo aver verificato la posizione del debitore, una relazione particolareggia sullo stato patrimoniale del richiedente. Tale relazione conterrà: a) le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’ adempiere le obbligazioni assunte; b) le ragioni per le quali il debitore non è riuscito ad adempiere alle obbligazioni assunte  c) un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l’ indicazione dell’ esistenza di atti impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda. La domanda risulterà inammissibile nei seguenti casi: a) qualora la documentazione non consenta di ricostruire adeguatamente la situazione economica del debitore; b) qualora il debitore sia soggetto ad altre procedure concorsuali; c) qualora si sia già beneficiato di tali procedure nel corso dei 5 anni precedenti; d) qualora il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori nell’ ultimo triennio.  Se il Giudice non ravvede alcuna condizione di inammissibilità, dichiara l’apertura della procedura con decreto nel quale, oltre a disporre il rilascio o la consegna dei beni oggetto del procedimento e a dichiarare il divieto di proseguire ed iniziare azioni esecutive o cautelari, provvede anche alla nomina di un liquidatore. 
Una volta aperta la procedura si passa alla successiva fase dell’accertamento del passivo. Qui spetterà proprio al liquidatore, esaminato l’inventario fornito dal debitore, informare tutti i creditori coinvolti ed i titolari di diritti sui beni oggetto della procedura, della possibilità di partecipare alla liquidazione tramite ricorso apposito ai sensi dell’art. 14 septies. 
Approvato il progetto di stato passivo il liquidatore provvederà a stilare un inventario dei beni da liquidare ed entro 30 giorni provvederà a disporre un programma di liquidazione (la durata del piano non può essere inferiore a 4 anni).  Il liquidatore provvederà a liquidare i beni secondo quanto previsto dal piano e a destinarne il ricavato in favore dei creditori. Terminata questa fase il Giudice dichiara con decreto la chiusura della procedura. 

Cos’è l’esdibitazione? E come ottenerla?

Entro un anno dal termine della procedura di liquidazione, il debitore è legittimato ad accedere al beneficio dell’esdebitazione, ricorrendo al Giudice. L’esdebitazione consiste nella liberazione di tutti i debiti residui che non abbiano trovato soddisfacimento all’interno della procedura. In un’ ottica premiale, affinchè tale beneficio possa essere concesso, è fondamentale che il debitore: a) abbia cooperato efficacemente allo svolgimento della procedura di liquidazione; b) non abbia arrecato ingiustificato ritardo alle operazioni di liquidazione; c) non abbia beneficiato di un’esdebitazione negli otto anni anteriori; d) non sia stato condannato per reati ex art. 16; e) abbia svolto oppure non abbia ingiustificatamente rifiutato di svolgere un’attività produttiva adeguata. È inoltre necessario che siano stati soddisfatti almeno per una parte i creditori anteriori al decreto di apertura della liquidazione. 
Dal momento che tale beneficio risulta essere di fondamentale importanza, soprattutto in funzione di un cosiddetto “fresh start”, una sorta di resurrezione economica che potrebbe dare nuovo ossigeno al debitore, il verificarsi di tale circostanza soggiace a due ulteriori limiti relativi alla condotta: a)il debitore non deve aver fatto ricorso al credito in maniera colposa e sproporzionata e b) non deve aver posto in essere nei 5 anni anteriori alla procedura, o nel corso della stessa, atti in frode ai creditori volti ad avvantaggiare dei creditori nei confronti degli altri ,atti dispositivi del patrimonio e simulazioni di titoli di prelazione ( art. 14 terdecies). 

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa EleonoraDi Ninni. Aggiornato al 17.05.2020.

Contatti

Contattaci per avere un parere in merito alle Tua problematiche. Risponderemo entro 24/48 h.