L’accordo di composizione della crisi ex artt. 7-12 Legge n. 3/2012

L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è disciplinato agli artt. 7-12 della l. n. 3 del 2012 e costituisce uno degli strumenti utilizzabili da parte di quei soggetti non sottoposti alla disciplina della legge fallimentare (tra cui ricordiamo: l’imprenditore sotto soglia dimensionale, imprenditori agricoli, professionisti, consumatori persone fisiche ecc…) ai fini di rimediare ad una situazione di sovraindebitamento. 

Per sovraindebitamento ex art. 6 l. n. 3 del 2012 “si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.”

La procedura si sostanzia in una proposta da parte del debitore a tutti i suoi creditori. La proposta di accordo, redatta con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, dovrà prevedere una “ristrutturazione” dei debiti contratti attraverso la predisposizione di un programma puntuale che contenga modalità e tempistiche con le quali il debitore intenderà procedere alla soddisfazione dei creditori, anche in misura ridotta e anche attraverso la cessioni beni futuri. Il vantaggio fondamentale dello strumento in questione, infatti, sarà proprio quello di effettuare una rimodulazione dei debiti contratti attraverso un differimento, una dilazione o una rateizzazione dei pagamenti ovvero in alcuni casi anche ad una riduzione. 

Qualora il patrimonio del debitore risulti incapiente, potrà essere prestata idonea garanzia da parte di terzi. Il debitore che eserciti attività di impresa potrà proseguire nell’esercizio della stessa con l’ulteriore vantaggio della concessione di una moratoria, fino ad un anno a partire dall’ omologazione dell’accordo, per il pagamento dei creditori privilegiati (ai quali altrimenti dovrebbe essere assicurato il pagamento integrale e nella misura pattuita). Si segnala che la Corte di Cassazione (ord. n. 27544/2019) ha precisato che i termini di legge (1 anno per i pagamenti dei privilegiati e 5/7 anni complessivi) sono derogabili in presenza di determinate particolari circostanze.

Come funziona la procedura di accordo di composizione della crisi? 

In primis il debitore, con o senza l’ausilio del legale, deve rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi, il quale lo coadiuverà nella stesura del piano. La proposta di accordo (piano) dovrà poi essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o della sede principale del proponente, congiuntamente alla documentazione prevista dall’ art. 9 co.2 e 3 e ad una relazione particolareggiata redatta dall’ organismo di composizione della crisi designato (art.9 co.3 bis). Verificata l’assenza di presupposti di inammissibilità della domanda illustrati all’ art. 7 co 2 lettera a, b c, d (tra cui l’assoggettamento del debitore ad altre procedure concorsuali), il giudice si pronuncerà con decreto sull’ammissibilità della proposta fissando contestualmente un’udienza nella quale avverrà l’eventuale contraddittorio (art.10 co. 1). 

Con il decreto di ammissione alla procedura il giudice disporrà che, fino alla definitività dell’omologazione, non potranno essere proseguite né iniziate azioni esecutive individuali (es. pignoramento immobile). 

Proposta e decreto di ammissione dovranno così essere trasmessi ai creditori e sarà compito dell’O.C.C farlo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di voto (10 giorni prima dell’udienza di cui all’ art. 10 co.1).

Affinché la proposta di accordo venga approvata ed omologata, è indispensabile la sua accettazione da parte della maggioranza dei creditori. Una volta raggiunto (almeno il 60 % dei consensi), l’O.C.C trasmetterà a ciascun creditore una relazione contenente il testo dell’accordo e l’avvenuto raggiungimento della maggioranza. Decorsi ulteriori 10 giorni forniti ai creditori per proporre eventuali opposizioni l’O.C.C trasmetterà la relazione al giudice il quale provvederà all’ omologazione non oltre 6 mesi dal deposito della domanda, avendo cura preliminarmente di: a) risolvere ogni contestazione sorta; b) verificare l’effettivo raggiungimento della maggioranza e c) accertare che il piano sia effettivamente idoneo ad assicurare i pagamenti. È bene tenere presente che una volta intervenuta l’omologazione l’accordo avrà effetto obbligatorio nei soli creditori anteriori alla procedura. L’ultima fase dunque sarà quella dell’esecuzione dell’accordo del piano che avverrà secondo le modalità previste dal suo contenuto e sulla quale avrà il compito di vigilare l’organismo di composizione della crisi.

F.A.Q

Come posso fare per rivolgermi ad un organismo di composizione della crisi?

L’ organismo di composizione della crisi di cui all’ art. 15 della legge 3/2012 ha un ruolo cardine all’interno della procedura dal momento che assiste il debitore dalla predisposizione del piano fino all’esecuzione dello stesso. Esso si sostanzia in un organismo indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della legge fallimentare ed iscritto regolarmente in un apposito registro tenuto presso il ministero della giustizia. Il debitore interessato ad accedere alla procedura potrà rivolgersi con apposita istanza all’O.C.C costituito nel circondario del tribunale del luogo di residenza.  (vedi fac-simile istanza)

Ho un ingente debito nei confronti dell’erario, come posso fare?

I crediti erariali possono anche non essere soddisfatti integralmente dal momento che il piano consente di avvalersi di una sorta di transazione fiscale e quindi di richiederne il pagamento dilazionato o parziale. Tuttavia, per ciò che attiene ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, IVA, e ritenute operate e non versate, è possibile richiedere unicamente una dilazione, non essendo soggetti a falcidia. È bene tenere a mente che costituisce causa di risoluzione dell’accordo il mancato pagamento in favore delle amministrazioni pubbliche e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, entro 90 giorni dalle scadenze previste secondo il piano.

Quali sono i benefici?

Il principale vantaggio che il debitore conseguirà dall’accesso alla procedura sarà dato dal fatto che il giudice, con il decreto di ammissione, dispone il divieto di proseguire o di iniziare qualsivoglia azione esecutiva individuale o sequestro cautelare da parte dei creditori anteriori sui beni oggetto del procedimento, venendosi a creare una protezione del patrimonio sino al momento dell’omologazione.
A questo si aggiunge che con il compimento del piano il debitore risulterà esdebitato rispetto ai debiti coinvolti nella procedura.

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa EleonoraDi Ninni. Aggiornato al 17.05.2020.

Contatti

Contattaci per avere un parere in merito alle Tua problematiche. Risponderemo entro 24/48 h.