Guida in stato d’ebbrezza

Una delle questioni più delicate relative alla circolazione stradale è la cd. guida sotto l’influenza dell’alcol, fattispecie alla quale il d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada, d’ora in avanti nel testo C.d.S.) dedica l’art. 186 e l’art. 186 bis

Diversa, invece, è l’ipotesi di cui all’art. 187 C.d.S., che concerne lo stato di alterazione psico-fisico dovuto alla consumazione di sostanze stupefacenti – punita ancor più severamente – di cui parliamo in questo articolo.

Cosa si intende per stato d’ebbrezza? 

Sebbene l’art. 186 C.d.S. non definisca espressamente “lo stato d’ebbrezza”, la norma si riferisce alla guida sotto l’influenza dell’alcool. S’introduce una sorta di presunzione di pericolosità che lega al semplice valore del “tasso alcolemico” una previsione sanzionatoria.

Le sanzioni variano secondo il valore di grammi per litro di sangue a partire dalla soglia base di 0,5 grammi per litro di sangue (g/l) 

Quali sono le sanzioni nel caso di guida in stato d’ebbrezza? 

L’art. 186, comma 2, descrive tre differenti ipotesi, una di illecito amministrativo, le altre due di reato. La differenza è molto importante: se la legge prevede una sanzione meramente amministrativa, non vi sarà l’instaurazione di un procedimento penale e nessuna menzione sul casellario giudiziario. Solo alle fattispecie di reato, inoltre, è riconducibile una sanzione detentiva e non solo pecuniaria.

– Tasso alcolemico ricompreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S.): 

Come già accennato, in questo caso la sanzione è meramente amministrativa, e può variare da 544 a 2.174 euro. Vale in questo caso l’art. 202 C.d.S. che permette il pagamento in misura ridotta della sanzione purché avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione. 

Se non si è proceduto al pagamento in misura ridotta, è possibile opporsi davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 204-bis C.d.S.), o in alternativa al Prefetto (203 C.d.S.). Il ricorso si deve proporre a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla contestazione (ovvero sessanta giorni se il soggetto è residente all’estero). 

In via accessoria e facoltativa, inoltre, può essere disposta la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S.). Secondo giurisprudenza amministrativa, il termine di sospensione decorre comunque dalla data della contestazione del fatto, non da quella di adozione del provvedimento (V. TAR Veneto, N. 393/2016) 

Le lettere b) e c). dell’art. 186, comma 2, C.d.S. descrivono invece due diverse fattispecie di reato, una più grave ed una meno grave, e sono di competenza del giudice penale in composizione monocratica. 

– Tasso alcolemico ricompreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (art. 186, comma 2, lett. b)):

Al primo dei due reati consegue l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sanzione amministrativa accessoria e obbligatoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno (art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.). 

– Tasso alcolemico oltre 1,5 g/l (art. 186, comma 2, lett. c)): 

Oltre questa soglia, è prevista un’ammenda da 1500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno. Anche in questo caso, sarà inflitta la sanzione amministrativa accessoria e obbligatoria della sospensione della patenteda uno a due anni (termini raddoppiati se il veicolo appartiene ad altro soggetto), o addirittura della revoca della patente se il conducente è recidivo nel biennio o se ha provocato un incidente stradale. La revoca comporta l’impossibilità di conseguire la patente di guida per almeno tre anni. Inoltre, consegue necessariamente alla condanna la confisca del veicolo purché di proprietà del conducente (art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.). 

In tutte e tre le ipotesi analizzate, poi, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente nonché l’aumento di tutte le ammende, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 

Qual è il regime applicabile a neopatentati, soggetti di età inferiore ai 21 anni o ai conducenti di veicoli pesanti o da trasporto?

L’art. 186-bis C.d.S., aggiunto dalla legge n. 120/2010, introduce un divieto assoluto di assunzione di bevande alcoliche da parte di soggetti che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni o comunque di età inferiore ai 21 anni, nonché di conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (anche con rimorchio), o di autobus o altri veicoli destinati al trasporto di persone se dotati di posti a sedere superiori a 8 unità.

Nei confronti di questi ultimi è disposta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 168 a un massimo di 673 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l, oppure quelle di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S., aumentate di un terzo, se compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Fino al valore di 0,8 g/l, pertanto, si tratta ancora di ipotesi non costituenti reato. 

Oltre la soglia di 0,8 g/l si ricade invece nelle fattespecie di reato di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma 2, C.d.S., con pene aumentate da un terzo alla metà.

Se il conducente è di età inferiore ai 18 anni e quindi sprovvisto di patente, gli sarà vietata conseguirla fino al compimento del 19esimo anno di età qualora il tasso alcolemico riscontrato fosse superiore a 0 ed inferiore a 0,5 g/l, o fino al compimento del 21esimo se superiore a 0,5 g/l (art. 186-bis, comma 7, C.d.S.). 

Quanto ai rimedi, restano ferme le regole già viste nei precedenti paragrafi. 

Posso contestare la sospensione o la revoca della patente?

Con l’aiuto di un avvocato, è possibile opporsi ai provvedimenti di sospensione o di revoca della patente. 

Per tutte le fattispecie già analizzate, ai sensi dell’art. 218 C.d.S. i provvedimenti di sospensione o revoca della patente sono di competenza del Prefetto e la procedura è similare. Al momento della constatazione dello stato di ebbrezza, la patente viene ritirata dagli organi di polizia accertatori, che rilasciano un permesso provvisorio di guida per trasportare il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato (art. 218 C.d.S), con annotazione sul verbale. Al Prefetto spetta poi l’emissione di un’ordinanza di sospensione con precisa indicazione della durata (art. 218, comma 2, C.d.S.). Contro questa ordinanza è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 205 C.d.S., con cui contestare i presupposti dell’ordinanza medesima (ad esempio, dimostrando che non sono state correttamente seguite le procedure di verifica dello stato d’ebbrezza, o addirittura l’insussistenza del medesimo). 

Per ciò che riguarda la procedura di sospensione della patente di guida nelle ipotesi di reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), a differenza che nel primo caso (che ricordiamo essere mero illecito amministrativo), si registrano delle leggere variazioni ai sensi dell’art. 223 C.d.S.

Competente anche in questo caso è il Prefetto, che in via analoga a quanto previsto dall’art. 218 C.d.S. dispone la sospensione della patente in via provvisoria fino alla sentenza di condanna irrevocabile. La sentenza di condanna determinerà in via definitiva il termine sospensivo effettivo, e da essa si dovrà eventualmente decurtare il lasso di tempo provvisorio già trascorso (art. 224, comma 1, C.d.S.). Anche in questo caso è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205 C.d.S. (V. Cass. Civ., II sez., N. 8466/2006), e valgono le considerazioni fatte in precedenza. 

Quanto alla revoca della patente di guida, sarà il Prefetto ad emettere apposita ordinanza, secondo le consuete procedure, e l’autorità giudiziaria procedente a confermare il provvedimento con sentenza irrevocabile. La revoca potrà essere impugnata dinnanzi all’autorità giudiziaria (o in alternativa al Ministero dei Trasporti) entro il termine di trenta giorni.

Mi è stata sospesa la patente. Posso essere autorizzato a guidare per andare al lavoro?

Ai sensi dell’art. 218 C.d.S., al conducente viene ritirata la patente di guida da parte degli organi preposti, i quali sono obbligati a comunicare il relativo verbale entro 5 giorni al Prefetto. A sua volta, entro 5 giorni, il conducente – per il tramite di un legale – può presentare un’istanza al Prefetto volta ad ottenere un permesso di guida temporaneo per determinate fasce orarie (comunque non oltre tre ore al giorno), adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, se è impossibile recarvisi con i mezzi pubblici o in altra maniera. Tale istanza è presentabile una sola volta. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Se accoglie la soprammenzionata istanza di permesso temporaneo di guida, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. Il provvedimento viene poi notificato al conducente, che deve esibirla su richiesta. Se il Prefetto non rispetta il termine di 15 giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. 

Quali sono i rimedi in caso di confisca del veicolo?

Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il conducente è così nominato custode del veicolo, ed è obbligato a portare il veicolo a proprie spese in apposito luogo di custodia. 
Avverso il provvedimento di sequestro, ad ogni modo, tramite l’avvocato è possibile presentare ricorso al Prefetto entro sessanta giorni dalla contestazione ex art. 203 e 213, comma 3, C.d.S., analogamente a quanto previsto per la sospensione della patente di guida. Se il provvedimento di confisca è definitivo o conseguente a sentenza di condanna irrevocabile, il veicolo deve essere condotto dal medesimo soggetto – a sue spese – nel luogo indicato dal Prefetto. Questa sanzione, in ogni caso, non viene irrogata se il veicolo con cui è stata commessa la violazione non è di proprietà del conducente ma di un terzo estraneo ai fatti. Secondo giurisprudenza, la confisca non può essere disposta quando il soggetto sia stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto (V. Cass. Pen., IV sez., N. 7526/2019).

Come faccio a stimare l’eventuale superamento della soglia legale minima di 0,5 g/l? 

L’istituto Superiore della Sanità ha predisposto una tabella (reperibile al seguente link) nella quale sono indicati, in linea teorica, i livelli di alcolemia raggiungibili dopo l’assunzione di una determinata unità alcolica (vino, birra, digestivi, ecc.) in considerazione del peso corporeo e del sesso, e comunque per un periodo compreso tra 60 e 100 minuti dalla consumazione della bevanda. 

Si tratta, è bene precisarlodi valori privi di validità legale e puramente indicativi che non possono essere in alcun modo acquisiti come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.

Peraltro, lo stesso Istituto Superiore della Sanità si premura di specificare che non esistano livelli di consumo alcolico sicuri, e che l’unico comportamento raccomandato per evitare un incidente stradale sia quello di evitare di consumare bevande alcoliche e di mettersi alla guida di un veicolo. 

Cosa succede se ho provocato un incidente?

L’art. 186, comma 2-bis, C.d.S. prevede che se il conducente in stato d’ebbrezza ha provocato un incidente stradale di qualsiasi genere, le sanzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo nonché dall’art. 186-bis, comma 3 (compresa la sospensione della patente, V. Cass. Pen., IV sez., N. 51743/2017), sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (con il quale non è quindi permesso in alcun caso la circolazione), purché appartenga al conducente.

Per incidente deve intendersi, secondo giurisprudenza, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale (V. Cass. Pen., IV  sez., N. 27211/2019). Non è quindi necessaria la sussistenza di danni a persone o cose, quanto più “la semplice turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni”( V. Cass. Pen., IV sez., N. 42488/2012). Ai fini della contestazione della suddetta aggravante deve però esserci un nesso strumentale e funzionale tra la condotta di guida, alterata dall’alcool, e l’incidente medesimo, non essendo sufficiente il coinvolgimento in un sinistro stradale oggettivamente imprevedibile e inevitabile (V. Cass. Pen., IV sez., N. 47750/2018).

Se l’incidente ha provocato il ferimento o la morte di una o più persone, invece, si ricade nelle nuove ipotesi di reato di cui agli artt. 590-bis e 589-bis del codice penale, che prevedono apposite aggravanti specifiche per il conducente in stato d’ebbrezza proporzionate alle soglie del tasso alcolemico di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c).

Come viene accertato lo stato d’ebbrezza? 

L’impiego dell’etilometro, noto anche come alcoltest, non è obbligatorio ai fini della constatazione dello stato d’ebbrezza. L’operatore di polizia stradale può, infatti, redigere un verbale anche nel caso di circostanze esteriori che dimostrino lo stato di alterazione del conducente. 

Ciò, tuttavia, non sarebbe sufficiente in sede penale, ove si richiede la dimostrazione del fatto “oltre ogni ragionevole dubbio”, potendo al più costituire il fondamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S. 

Il dubbio, pertanto, dovrà essere sciolto sottoponendo il conducente all’alcoltest, purché “nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica” dello stesso (art. 186, comma 3, C.d.S.). 

La descrizione delle modalità di effettuazione del test è rinvenibile nel Regolamento di Esecuzione al codice della strada (Il testo è rinvenibile al seguente link), cui le forze dell’ordine hanno obbligo di attenervisi. Ad esempio, l’art. 379, comma 2 del Regolamento prevede che il test debba essere ripetuto due volte nell’arco di almeno 5 minuti. 

Si noti che il secondo risultato non deve per forza essere inferiore al primo, come si sarebbe portati a credere; la concentrazione di alcol nel sangue, infatti, tende a raggiungere un “picco” anche dopo diverso tempo dall’assunzione, per poi scendere gradualmente. 

Secondo giurisprudenza (V. Cass. Pen., IV sez., N. 10081/2019), l’esecuzione dell’alcol test può avvenire solo dopo gli accertamenti preliminari che confermino la sussistenza dello stato di alterazione (ad esempio, alitosi da alcol, eloquio sconnesso, perdita di equilibrio, etc.). 

Nel caso di incidente stradale e sottoposizione alle cure mediche, invece, l’accertamento del tasso alcolemico del conducente viene effettuato mediante esame del sangue presso strutture sanitarie accreditate nei cui confronti deve pervenire apposita richiesta da parte degli organi di Polizia stradale (art. 186, comma 7. C.d.S.). 

Posso contestare il risultato dell’alcoltest?

La funzionalità dell’apparecchiatura è fondamentale ai fini della sanzione o dell’eventuale condanna penale.


La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza N. 113 del 29 aprile 2015 ha disposto l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, C.d.S. in tema di mezzi di controllo del traffico nella parte in cui non prevedeva l’obbligo in capo agli utilizzatori di compiere verifiche periodiche delle apparecchiature. Il controllo di tali macchinari (nel caso di specie l’autovelox) si giustifica in base al fatto che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a modifiche dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, mutamenti della tensione di alimentazione”. 

Prendendo le mosse da questa statuizione, la Corte di Cassazione ha stabilito che affinché possa essere inflitta una sentenza di condanna la pubblica accusa deve sempre dimostrare l’omologazione degli strumenti impiegati da parte degli operatori di polizia e la loro sottoposizione a verifiche periodiche (V. Cass. Pen., IV sez., N. 38618/2019, Cass. Pen., IV sez., N. 3201/2019). L’onere della prova del corretto funzionamento dell’etilometro, quindi, non grava in capo all’imputato, e ciò tanto in sede penale, quanto in sede civile (V. Cass. Civ., IV sez., N. 17494/2019, Cass. Civ., IV sez., N. 25132/2019). In assenza di suddetta prova, pertanto, non può essere irrogata alcuna condanna. 

Posso rifiutarmi di eseguire l’alcoltest?

Il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza costituisce reato. L’art. 186, comma 7, C.d.S. rinvia alle sanzioni di cui al comma 2, lett. c) dello stesso articolo. Anche in questo caso è prevista la pena accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni, o della revoca nel caso di recidiva nel biennio. 

L’ordinanza di sospensione della patente in questa ipotesi è emessa dal Prefetto, che ordina al contempo al conducente di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, C.d.S., entro 60 giorni. Se ciò non avviene, la sospensione può essere prolungata in via cautelare fino all’esito dell’esame. 
La visita medica di cui sopra è disposta nelle stesse modalità anche nel caso in cui dall’alcoltest sia risultato un valore superiore alla soglia di 1,5 g/l, a prescindere dal rifiuto di eseguire il test.

Ho diritto all’assistenza dell’avvocato durante l’effettuazione dell’alcoltest?


La Corte di Cassazione (V. Cass., SS.UU., N. 5396/2015) ha ricollegato l’ipotesi della verifica dello stato d’ebbrezza a quanto disposto dall’art. 114, disposizioni attuative codice procedura penale. Così facendo ha affermato la sussistenza dell’obbligo da parte della polizia giudiziaria di avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore, e ciò necessariamente prima dello svolgimento del test (V. Cass. Pen., IV sez., N. 6526/2018). Identico adempimento spetta ai sanitari cui sia stato delegato l’accertamento (V. Cass. Pen., IV sez., N. 24096/2018). 
 

In altre parole, se il conducente non è stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore l’eventuale verbale di constatazione dello stato d’ebbrezza non è utilizzabile in giudizio, costituendo una prova nulla. Trattandosi di nullità a regime intermedio, è necessario che venga eccepita dall’imputato entro la chiusura del dibattimento di primo grado.

Secondo lo stesso filone giurisprudenziale, tuttavia, rifiutarsi di compiere il test fa venir meno l’obbligo in capo alla Polizia di comunicare la facoltà di assistenza da parte di un difensore.

E’ applicabile la condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. alla guida in stato d’ebbrezza?

La giurisprudenza più recente afferma che l’applicazione della condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è in astratto incompatibile con i reati di cui all’art. 186 e 186-bis C.d.S. (V. Cass. Pen., IV sez., N. 44171/2019) Tramite avvocato si può, pertanto, puntare sull’applicazione di suddetta condizione di non punibilità nei casi in cui si ritenga il fatto di scarsa gravità.

ll giudizio sulla tenuità richiede, comunque, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’ art. 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. La Cassazione precisa in ogni caso che, se nessuna presunzione è consentita, chiaramente quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo (V. Cass. Pen., IV. sez., N. 43669/2019). 

Cosa accade se è stato accertato anche lo stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti? 

Secondo giurisprudenza, sussiste concorso materiale tra le due contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 C.d.S. In altri termini, se un soggetto si pone alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti è punito secondo il meccanismo del cumulo materiale delle pene (artt. 73 ss. c.p.) (V. Cass. Pen., I sez., N. 3313/2011). Ciò comporta la somma algebrica delle pene irrogate per la singola violazioneentro i limiti di cui agli artt. 78 e 79 c.p. (ossia il quintuplo della più grave delle pene concorrenti, con un massimo di 6 anni per l’arresto e 3.098 euro per l’ammenda).

Cosa fare dopo l’accertamento? Quali benefici posso ottenere con l’aiuto dell’avvocato? 

Nella grande maggioranza dei casi, nel perseguire reati di questo tipo il Pubblico Ministero chiede al giudice delle indagini preliminari l’emissione di un decreto penale di condanna, dal quale scaturisce un procedimento penale eventuale e molto più snello, e che consente la sola applicazione di pene pecuniarie. La condanna per decreto implica una serie di vantaggi, tra cui la non menzione nel casellario giudiziario e la mancata applicazione di pene accessorie. 

Se l’imputato si oppone, si instaura un giudizio ordinario e tali benefici vengono meno, ferma restando la possibilità di chiedere – con l’atto di opposizione da proporsi necessariamente entro 15 giorni dalla notifica – di optare per il patteggiamento, il rito abbreviato o quello immediato.

Ciò premesso, l’ordinamento prevede i seguenti strumenti di tutela nei confronti dell’imputato, da verificare caso per caso

– Conversione della pena in lavori di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, C.d.S.)

Al di fuori delle ipotesi in cui sia stato cagionato un incidente stradale, il comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S. prevede la possibilità che con la sentenza di condanna la pena detentiva o pecuniaria venga sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere, in via prioritaria, proprio nel campo della sicurezza stradale presso enti territoriali, organizzazioni di assistenza sociale, volontariato e così via, sia nel caso dell’emissione di decreto penale di condanna che all’esito di un procedimento ordinario. Ancor più utile, peraltro, sarebbe la combinazione di questo strumento con l’istituto del patteggiamento (art. 444 c.p.p.), che consente la riduzione della pena fino ad un terzo, e quindi una pena effettiva ancora più mite.  Se la conversione è stata disposta d’ufficio, è comunque necessario il consenso dell’imputato. 

Il lavoro di pubblica utilità deve avere durata corrispondente a quella detentiva irrogata, oppure a quella pecuniaria convertita ragguagliando 250 euro per ogni singolo giorno. Se il lavoro si svolge positivamente, il giudice fissa l’udienza con cui dichiara estinto il reato, riduce di metà il termine di sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo (le quali restano comunque sospese durante l’esecuzione dei lavori, V. Cass. Pen., IV sez., N. 12262/2018; Cass. Pen., IV sez., N. 24385/2019). Se sono violate le disposizioni del lavoro di pubblica utilità, invece, viene ripristinata a tutti gli effetti la pena sostituita.

– Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 468-bis c.p.p. e 168-bis c.p.)

La fattispecie della sospensione del procedimento con messa alla prova si rinviene negli artt. 468 bis c.p.p. e 168 bis c.p. E’ una causa di estinzione del reato valevole anche nel caso in cui sussista una delle aggravanti menzionate nei precedenti paragrafi, e può essere richiesta solo una volta. La sospensione di un procedimento ordinario va richiesta entro la fine dell’udienza di discussione, quindi prima che sia stata emessa una sentenza, oppure con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna. All’imputato sarà assegnato un programma di lavoro socialmente utile volto a riparare le conseguenze negative del fatto di reato, anche presso enti associativi convenzionati. Al termine della prova, se svolta con esito positivo, il reato sarà dichiarato estinto. 

– Oblazione (art. 162 bis c.p.)

Infine, trattandosi di contravvenzioni (e non di delitti), resta ferma in ogni caso la possibilità di impiegare in sede giudizio lo strumento dell’oblazione di cui all’art. 162-bis che consente di estinguere il reato mediante il pagamento, prima della sentenza di primo grado o con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna, della metà dell’ammenda massima stabilita dalla singola norma penale. Tuttavia, oltre ad essere vietata qualora permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore, l’ultima parola sull’oblazione spetta al giudice, che può respingere la domanda con riguardo alla gravità del fatto. 

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione del dott. Alessandro Debonis. Aggiornato al 17.05.2020.

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