FAQ – Unioni Civili

Scioglimento dell’unione: come avviene?

Le cause di scioglimento, automatiche e non automatiche, del matrimonio trovano applicazione anche per le unioni civili.

Nella prima categoria troviamo: gli eventi sopravvenuti che rendono impossibile la prosecuzione, quali la morte, anche presunta, di uno degli uniti (comma 21) e la rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso (comma 26) (N.B. se in vigenza di matrimonio i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il rapporto in seguito al cambio di sesso consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile, mentre tale previsione non sussiste nell’ipotesi inversa e non è previsto un meccanismo per passare dall’unione civile al matrimonio, ex multis Cass. n. 8097/2015).

Nella seconda categoria troviamo quelle cause che presuppongono l’istanza dell’unito, che si concretizza con comunicazione presentata all’ufficiale di stato civile da uno o entrambi i soggetti al venir meno dell’affectio coniugalis o della volontà di vivere civilmente uniti.

Trascorsi tre mesi dalla comunicazione egli potrà chiedere il divorzio, che potrà avvenire in via giudiziale, mediante negoziazione assistita o con un accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile. A differenza del matrimonio è previsto lo scioglimento diretto, senza passare per la separazione, poiché le disposizioni degli art. 706- 711 c.p.c. sono ritenute incompatibili. 

L’esplicito richiamo all’art.1 comma 25 rende applicabile anche la disciplina in materia di assegno divorzile e relative garanzie (con piena applicazione della Cass. Civ. S.U. n.18287/2018), ivi comprese le sanzioni ex art. 570 c.p. in caso di inadempimento del soggetto obbligato.

Quali sono le conseguenze sul piano della successione in caso di morte dell’unito civilmente?

La legge Cirinnà estende ai partner dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni contenuta nel Libro secondo del Codice civile. 

Precisamente, con specifico riferimento ai profili successori, il comma 21 dell’articolo unico della legge n. 76/2016 prevede che alle parti dell’unione civile si applicano gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, della successione legittimaria e dell’indegnità. 

Di conseguenza, in questi casi ogni riferimento al coniuge deve essere esteso anche alla parte dell’unione civile.

Pertanto in assenza di testamento il partner acquisterà lo status di successore legittimo ex art. 565 c.c. Nel dettaglio la parte dell’unione civile avrà diritto a metà dell’eredità se nella successione concorre con un solo figlio e ad un terzo negli altri casi (art. 581 c.c.). Nel caso in cui  ascendenti, fratelli o sorelle concorrano con la parte dell’unione civile, a questi spettano i due terzi dell’eredità (art. 582), mentre in mancanza di figli, di ascendenti, fratelli o sorelle, alla parte dell’unione civile viene assegnata l’intera eredità (art. 583 c.c.). Conserverà il diritto ad abitare nella casa adibita a residenza della coppia unita civilmente.

Anche nella successione c.d. necessaria la posizione della parte del partner è equiparata in toto a quella del coniuge. Quindi, alla parte dell’unione civile, anche quando questi concorre con altri eredi, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa familiare e all’uso sui mobili che la arredano (art. 540 c.c.). Nel caso in cui il de cuius lasci un solo figlio, a questo è riservato un terzo del patrimonio e la stessa quota alla parte dell’unione civile. Se i figli sono più di uno ad essi è riservata la metà del patrimonio, mentre al partner è riservato un quarto del patrimonio. La divisione tra tutti i figli deve essere effettuata in parti uguali (art. 542 c.c.). Per quel che concerne il concorso tra gli ascendenti e il coniuge o la parte dell’unione civile, in caso di assenza di figli, alla parte dell’unione civile o al coniuge è riservata la metà del patrimonio, mentre ai genitori un quarto (art. 544 c.c.). L’unito civilmente potrà esperire tutte le azioni necessarie a integrare la quota di legittima nel caso in cui questa sia stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni.

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Martina Pastorizia. Aggiornato al 17.05.2020.

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