FAQ – Liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012

Casa all’asta: posso fare ancora qualcosa? 

L’impossibilità di far fronte ai propri debiti può portare, purtroppo, molto spesso, alla messa all’asta della della propria abitazione. La procedura di liquidazione del patrimonio (come anche le altre procedure di cui alla legge 3/2012) è uno degli strumenti introdotti dal legislatore proprio per far fronte a queste situazioni. E’ possibile accedere alla procedura liquidatoria anche se è già in corso il pignoramento o la vendita all’asta dell’immobile e anzi, il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporne la sospensione. Una volta ammessi alla procedura si provvederà alla liquidazione del patrimonio del debitore e, ricorrendone gli estremi, sarà possibile richiedere l’esdebitazione (ovvero la cancellazione di propri debiti) e ciò anche a prescindere dalla soddisfazione di tutti i creditori. Data l’importanza della procedura è indispensabile agire il prima possibile e con l’assistenza di un professionista.

Ho ricevuto un atto di precetto, cosa posso fare?

Come indicato nell’atto di precetto, è possibile chiedere l’ammissione ad una delle procedure di cui alla legge 3/2012. Dovrà quindi essere individuare (preferibilmente con l’assistenza del professionista) la procedura più adatta al Vostro caso. E’ importante sapere che a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione non possono più essere iniziate e proseguire azioni cautelari (es. sequestri) o esecutive individuali (pignoramento immobiliare). Con l’assistenza del professionista si potrà anche richiedere al giudice dell’esecuzione (con valutazione rimessa alla discrezionalità del medesimo giudice) la sospensione della procedura esecutiva anche prima del provvedimento di ammissione alla procedura liquidatoria

Vi sono dei beni esclusi dalla procedura di liquidazione?

Si. Non tutti i beni appartenenti alla sfera patrimoniale del debitore possono rientrare nella proceduta. Sono, ad esempio, esclusi: a) i crediti impignorabili secondo l’art. 545 c.p.c.  (es. crediti alimentari, i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza); b) i crediti alimentari e di mantenimento, stipendi e salari nei limiti di quanto necessario al sostentamento di sé e della propria famiglia; c) i beni derivanti dall’ usufrutto legale ed i beni oggetto di fondo patrimoniale (salvo quanto disposto dall’ art. 70 c.c.); d) i crediti impignorabili per legge. Vi entreranno, poi, anche tutti i beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda.

Posso accedere alla procedura se non ho un patrimonio liquidabile ma solo lo stipendio?

Nel silenzio della normativa taluni ritengono che, qualora si disponga di un reddito, la corresponsione di una parte di esso alla soddisfazione (seppur in parte) dei creditori sia un valido presupposto ai fini dell’accesso alla procedura. Non mancano tuttavia opinioni contrarie. Con l’aiuto del professionista è possibile scegliere la procedura per la crisi da sovraindebitamento più adeguata.

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione della dott.ssa Di Ninni Eleonora. Aggiornato al 17.05.2020.

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