FAQ – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Posso contestare la sospensione o la revoca della patente?

Con l’aiuto di un avvocato, è possibile opporsi ai provvedimenti di sospensione o di revoca della patente. 

Ai sensi degli artt. 216 e 218 C.d.S. i provvedimenti di sospensione o revoca della patente sono di competenza del Prefetto. L’atto preliminare è il ritiro della patente, che spetta agli operatori di polizia stradale i quali, ai sensi dell’art. 187 C.d.S., possono disporlo fino all’esito degli accertamenti cui si accennava in precedenza, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, facendone menzione nel verbale. Il verbale viene poi trasmesso al Prefetto, al quale spetta l’emissione di un’ordinanza di sospensione con precisa indicazione della durata (art. 218, comma 2, C.d.S.). Si tratta comunque di un provvedimento provvisorio. Sarà la sentenza di condanna irrevocabile, infatti, a determinare in via definitiva il termine sospensivo effettivo, e da essa si dovrà eventualmente decurtare il lasso di tempo provvisorio già trascorso (art. 224, comma 1, C.d.S.). In ogni caso, contro questa ordinanza è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 205 C.d.S. Analogamente è possibile impugnare la revoca dinnanzi all’autorità giudiziaria.

Mi è stata sospesa la patente. Posso essere autorizzato a guidare per andare al lavoro?

Ai sensi dell’art. 218 C.d.S., al conducente viene ritirata la patente di guida da parte degli organi preposti, i quali sono obbligati a comunicare il relativo verbale entro 5 giorni al Prefetto. A sua volta, entro 5 giorni, il conducente – per il tramite di un legale – può presentare un’istanza al Prefetto (ma solo se alla violazione non è conseguito anche un incidente)  volta ad ottenere un permesso di guida temporaneo per determinate fasce orarie (comunque non oltre tre ore al giorno), adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, ad esempio quando sia impossibile od oltremodo gravoso recarsi a lavoro con i mezzi pubblici ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tale istanza è presentabile una sola volta. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa (il periodo di durata fissata decorre comunque dalla data in cui è avvenuto il ritiro). In caso di accoglimento dell’istanza il periodo di sospensione comminato in via provvisoria dal Prefetto è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. Il provvedimento di accoglimento viene poi notificato al conducente, che dovrà esibirlo su richiesta agli organi competenti. Se il Prefetto non rispetta il termine di 15 giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. 

Quali sono i rimedi in caso di confisca del veicolo?

Nell’ipotesi in cui il codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il conducente è così nominato custode del veicolo, ed è obbligato a portare il veicolo a proprie spese in apposito luogo di custodia, anche con l’ausilio di terzi.
Avverso il provvedimento di sequestro, tramite l’avvocato, è possibile presentare ricorso al Prefetto entro sessanta giorni dalla contestazione ex art. 203 e 213, comma 3, C.d.S., analogamente a quanto previsto per la sospensione della patente di guida. 
Questa sanzione, in ogni caso, non viene irrogata se il veicolo con cui è stata commessa la violazione non è di proprietà del conducente ma di un terzo estraneo ai fatti

All’esito del procedimento penale cosa posso fare? Quali benefici posso ottenere con l’aiuto dell’avvocato? 

Nella grande maggioranza dei casi, nel perseguire reati di questo tipo il Pubblico Ministero chiede al giudice delle indagini preliminari l’emissione di un decreto penale di condanna, dal quale scaturisce un procedimento penale eventuale e molto più snello, e che consente la sola applicazione di pene pecuniarie. La condanna per decreto implica una serie di vantaggi, tra cui la non menzione nel casellario giudiziario e la mancata applicazione di pene accessorie. 

Se l’imputato si oppone, si instaura un giudizio ordinario e tali benefici vengono meno, ferma restando la possibilità di chiedere – con l’atto di opposizione da proporsi necessariamente entro 15 giorni dalla notifica – di optare per il patteggiamento, il rito abbreviato o quello immediato.

Ciò premesso, l’ordinamento prevede i seguenti strumenti di tutela nei confronti dell’imputato (da verificare caso per caso): 

– Conversione della pena in lavori di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, C.d.S.)

Al di fuori delle ipotesi in cui sia stato cagionato un incidente stradale, il comma 8 dell’art. 187 C.d.S. prevede la possibilità che con la sentenza di condanna la pena detentiva o pecuniaria venga sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere, in via prioritaria, proprio nel campo della sicurezza stradale presso enti territoriali, organizzazioni di assistenza sociale, volontariato e così via, sia nel caso dell’emissione di decreto penale di condanna che all’esito di un procedimento ordinario. Ancor più utile, peraltro, sarebbe la combinazione di questo strumento con l’istituto del patteggiamento (art. 444 c.p.p.), che consente la riduzione della pena fino ad un terzo, e quindi una pena effettiva ancora più mite. Se la conversione è stata disposta d’ufficio, è comunque necessario il consenso dell’imputato. Il lavoro di pubblica utilità deve avere durata corrispondente a quella detentiva irrogata, oppure a quella pecuniaria convertita ragguagliando 250 euro per ogni singolo giorno. Se il lavoro si svolge positivamente, il giudice fissa l’udienza con cui dichiara estinto il reato, riduce di metà il termine di sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo (le quali restano comunque sospese durante l’esecuzione dei lavori, V. Cass. Pen., IV sez., N. 12262/2018; Cass. Pen., IV sez., N. 24385/2019). 

Se sono violate le disposizioni del lavoro di pubblica utilità, invece, viene ripristinata a tutti gli effetti la pena sostituita, ma è sempre ammesso il ricorso per Cassazione.

– Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 468-bis c.p.p. e 168-bis c.p.)

La fattispecie della sospensione del procedimento con messa alla prova si rinviene negli artt. 468 bis c.p.p. e 168 bis c.p. E’ una causa di estinzione del reato valevole anche nel caso in cui sussista una delle aggravanti menzionate nei precedenti paragrafi, e può essere richiesta solo una volta. La sospensione di un procedimento ordinario va richiesta entro la fine dell’udienza di discussione, quindi prima che sia stata emessa una sentenza, oppure con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna. All’imputato sarà assegnato un programma di lavoro socialmente utile volto a riparare le conseguenze negative del fatto di reato, anche presso enti associativi convenzionati. Al termine della prova, se svolta con esito positivo, il reato sarà dichiarato estinto. 

– Oblazione (art. 162 bis c.p.)

Infine, trattandosi di contravvenzione (e non di delitto), resta ferma in ogni caso la possibilità di impiegare in sede giudizio lo strumento dell’oblazione di cui all’art. 162-bis che consente di estinguere il reato mediante il pagamento, prima della sentenza di primo grado o con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna, della metà dell’ammenda massima stabilita dalla singola norma penale. Tuttavia, oltre ad essere vietata qualora permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore, l’ultima parola sull’oblazione spetta al giudice, che può respingere la domanda con riguardo alla gravità del fatto. 

Il presente contenuto è stato realizzato con la collaborazione del dott. Alessandro Debonis. Aggiornato al 17.05.2020.

Contatti

Contattaci per avere un parere in merito alle Tua problematiche. Risponderemo entro 24/48 h.