Emergenza coronavirus contratti internazionali e clausole di forza maggiore

L’emergenza sanitaria con cui è necessario confrontarsi in questo periodo ha inciso sensibilmente sulla capacità delle imprese nazionali di far fronte agli oneri contrattuali. Ancor più delicata si dimostra la situazione qualora, dall’altra parte, vi sia un contraente estero e, dunque, sussista un contratto internazionale. In questi casi quali sono i rimedi che l’impresa potrà porre in essere al fine di gestire tali contratti, tutelare i propri interessi ed evitare ingenti richieste di risarcimento dei danni?
Occorre precisare innanzitutto che un evento quale l’epidemia/pandemia viene generalmente intesa quale causa di forza maggiore. È tale per l’art. 79 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci “l’impedimento indipendente dalla sua volontà [della parte] e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”1. Tuttavia, tale istituto può avere diverse accezioni all’interno dei vari ordinamenti e, anzi, non è addirittura contemplato all’interno dei Paesi di Common Law, in quanto esistono altri istituti (frustration e impractibility), ma di estensione estremamente più ridotta.
Pertanto, qualora al contratto non sia possibile applicare una legge nazionale che la preveda espressamente, una parte potrebbe invocare la causa di forza maggiore solo se contrattualmente previsto.
Per tale motivo all’interno dei contratti internazionali vengono usualmente pattuite delle clausole volte a definire una serie di eventi da considerarsi quali cause sopracitate (guerre, terremoti o, per l’appunto, epidemie/pandemie), definite appunto clausole di forza maggiore.
Le predette previsioni, tipiche dei contratti internazionali di durata medio/lunga (ad esempio, franchising, distribuzione, agenzia, appalti, fornitura) disciplinano la maggioranza delle problematiche che vengono ad esistenza nel contesto della forza maggiore, ossia quelle circostanze non imputabili alle parti che comportano l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali. In queste ipotesi la parte che non potrà adempiere agli obblighi contrattuali per il sopravvenire di una causa di forza maggiore risulterà essere esonerata da responsabilità risarcitorie relativamente al ritardo o alla mancanza della prestazione.Tuttavia, anche qualora fosse presente una siffatta clausola, non si dovrà incorrere nell’errore di ritenerla operante per ciò soltanto. Questa infatti non sarà di per sé sufficiente ad esonerare la parte che la invoca da responsabilità, dovendosi al contempo operare una verifica in concreto e provvedere ad alcuni adempimenti:
A- non è raro, infatti, che le aziende predispongano tali clausole in serie, senza verificare se le medesime ricomprendano o si adattino alla situazione specifica, come nel caso dell’epidemia/pandemia;
B – nei contratti internazionali è previsto inoltre che la parte interessata debba dare tempestiva comunicazione all’altra parte dell’evento di forza maggiore (art. 79 Convenzione di Vienna). In caso contrario, la stessa non è esonerata dall’adempiere al contratto e dovrà rispondere dei danni per il ritardo2; C – la parte che invoca l’applicazione della clausola deve, inoltre, provare che si è verificato uno degli eventi elencati nella clausola e che pertanto l’esecuzione del contratto è stata per tale motivo impedita, ostacolata o ritardata.
Una volta accertata e provata la causa di forza maggiore, potranno prospettarsi diverse soluzioni:
rinegoziazione: nella situazione di attuale incertezza a livello mondiale appare, a parere di chi scrive, la strada preferibile. Invero tale opzione è idonea a conformare il contratto alla nuova realtà, ristabilendo l’equilibrio delle prestazioni oramai alterato mediante la redazione di un nuovo accordo o di un addendum. sospensione: nei contratti commerciali internazionali è spesso prevista la possibilità di sospendere il contratto per un determinato periodo, con conseguente regolamentazione delle conseguenze di tale sospensione. A parere degli scriventi può ritenersi una giusta soluzione nel caso di contratti di durata e nei casi in cui la situazione sia incerta o l’impedimento solo temporaneo.
risoluzione: all’inadempimento causato dall’epidemia può conseguire la risoluzione del contratto, la quale appare essere inevitabile nel caso in cui la prestazione divenga impossibile da adempiere. A parere di chi scrive, tuttavia, risulta arduo sostenere che la diffusione del Covid-19 abbia reso impossibile l’adempimento dell’obbligazione, incorrendo dunque nel rischio dell’instaurazione di un contenzioso.
In conclusione, a parere degli scriventi, nei contratti internazionali sarà necessario in primo luogo verificare se, nell’impossibilità di applicare una legge nazionale che la preveda, sia contrattualmente disposta una clausola di forza maggiore che contempli l’ipotesi dell’epidemia/pandemia e, nel caso, sarà necessario comunicare celermente alla controparte del sopravvenire della causa di forza maggiore e fornirne la prova. Una volta accertata, le alternative potranno essere (sempre qualora non fosse obbligata la scelta all’interno del contratto stipulato) la sospensione, la risoluzione o la rinegoziazione dei contratti.
È evidente che alla luce dei fatti non possano essere adottate delle soluzioni univoche, in quanto queste vanno analizzate ed adottate caso per caso a causa delle molteplici variabili in gioco, tenendo anche conto dei termini contrattuali e della legge applicabile nell’ipotesi concreta. Invero, stante la delicatezza della questione è comunque sempre consigliato rivolgersi ad un legale per un esame delle specifiche clausole contrattuali e poter consigliare, conseguentemente, la migliore strategia adottabile nel caso concreto. In allegato un modello per le eventuali comunicazioni al clienti.

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1 in questo senso la Corte Arbitrale Cinese Cietac, con decisione del 05.03.2005, ha ritenuto non applicabile la clausola di forza maggiore invocata da un fornitore cinese in quanto l’epidemia di Sars era venuta ad esistenza prima della stipula del contratto e, dunque, era prevedibile.
2 sempre nella sopracitata decisione la Corte Arbitrale Cinese Cietac ha altresì condannato il fornitore al risarcimento dei danni in favore del proprio cliente olandese in quanto la comunicazione di volersi avvalere della clausola di forza maggiore era giunta con mesi di ritardo, così come le prove a fondamento.

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