Credito d’imposta per i canoni di locazione, affitto d’azienda e altri contratti a prestazioni complesse

L’Art. 28 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 c.d. Decreto Rilancio, introduce in maniera strutturata la possibilità di ottenere un credito d’imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo (è stato eliminato ogni riferimento alla categoria catastale). La norma amplia la platea dei destinatari del beneficio riferendosi anche ai “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.” 

A parere degli scriventi devono intendersi ricompresi tra i beneficiari anche i contratti di affidamento di reparto, co-working o similari.

Chi ne ha diritto: 

–           soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (tale limite non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche), spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

–           Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

–           strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente

Il beneficio riguarda i mesi di marzo, aprile a maggio 2020 (per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020).

Il credito d’imposta sarà pari al 60% del canone versato per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, mentre sarà del 30% per le altre tipologie contrattuali. Ai  soggetti  locatari esercenti  attivita’  economica,  il  credito  d’imposta   spetta   a condizione che abbiano subito una diminuzione  del  fatturato  o  dei corrispettivi nel mese di riferimento  di  almeno  il  cinquanta  per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Sono escluse dal beneficio le imprese che al 31.12.2019 si trovano già in difficoltà, sul punto data la delicatezza della questione – prima di richiedere il beneficio – si rimanda al nostro articolo che evidenzia alcune importanti criticità.

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