Ammesso il licenziamento in caso di fallimento

Con il DL agosto, finalmente, è stata corretta dal governo una situazione di grave pregiudizio. Al punto 3 dell’art. 14 è infatti espressamente previsto che “Sono altresi’ esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa”.

Ciò significa che finalmente i curatori potranno procedere legittimamente al licenziamento dei lavoratori, che a loro volta potranno accedere alla NASPI. Tenendo conto però che il licenziamento decorrerà ex lege dalla data di dichiarazione di fallimento, sarà da capire come ciò verrà interpretato dall’INPS ai fini della determinazione del contributo per la disoccupazione.

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